IRAP: Non paga l'Irap il medico che si avvale di un unico dipendente part-time

Ordinanza n. 3758 del 18 febbraio 2014 la Suprema Corte di Cassazione

mercoledì 09 aprile 2014

(Carlo Buono, Avvocato) SOLE 24 ORE : Con l'ordinanza n. 3758 del 18 febbraio 2014 la Suprema Corte di Cassazione è ritornata ancora una volta sull'ambito applicativo dell'Irap per i medici che si avvalgono di un dipendente nello svolgimento della loro attività. Solo alcuni mesi fa sembrava che la Corte avesse preso piena cognizione dell'effettiva modalità di svolgimento dell'attività dei medici di base, come pure della loro oggettiva "impossibilità" a generare un reddito ulteriore, a prescindere dalla forma organizzativa utilizzata, ritenendo dunque "inapplicabile" l'automatico assoggettamento all'Irap anche quando questi si avvalgono di un dipendente (personale di studio), svolgente funzioni meramente esecutive (cfr. Cass. n. 13045/2012 e n. 11197/2013).

Ma a distanza di poco, i Giudici di legittimità si sono nuovamente ritrovati a dover affrontare la medesima e direi annosa questione sancendo, anche in questa circostanza, la spettanza del rimborso dell'Irap al medico che, nello svolgimento della propria attività, si sia avvalso del supporto di un dipendente part-time. Secondo i Supremi Giudici "il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una 'stabile organizzazione' di supporto all'attività del contribuente", e più precisamente "la sussistenza di un dipendente part-time non costituisce elemento che di per sé provi l'assunto dell'Agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto nell'interesse della sanità pubblica ad un'efficienza e continuità di servizio". La Suprema Corte infatti ha ribadito che l'impiego di un dipendente part-time non rappresenta ex- se requisito dell'autonoma organizzazione e tale principio è ancor più valido con riferimento alla categoria dei medici di base, in ragione dell'importanza sociale cui l'attività del medico è diretta.

L'impiego del personale dipendente, ovvero di collaboratori, part-time è senz'altro uno dei più delicati ed anche più controversi problemi rimessi all'attenzione della Suprema Corte. Sull'argomento, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non è pacifico. Infatti, a fronte di un filone interpretativo secondo il quale il surplus richiesto per la sussistenza di un'autonoma organizzazione può essere costituito dalla presenza di un unico dipendente stabile, anche a tempo parziale e con funzioni meramente esecutive, ve n'è un altro secondo il quale un dipendente non rappresenta un fattore di per sé decisivo ed insuperabile per determinare la debenza dell'Irap. Tuttavia la "recente giurisprudenza", cui i Supremi giudici nell'ordinanza in commento fanno riferimento - quella formatasi a seguito delle sentenze del 25 settembre 2013 n. 22020 e n. 22022- chiarisce che l'automatica sottoposizione ad IRAP del contribuente che dispone di un dipendente (a prescindere dalla natura del rapporto e delle mansioni esercitate) vanificherebbe il principio secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisce un elemento potenziale ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito. In altri termini, vi sono ipotesi nelle quali la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista e non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività di quest'ultimo, bensì una semplice "comodità".

Richiamando il suddetto principio i Supremi giudici concludono che l'organizzazione di uno studio con l'attività di un unico dipendente con mere funzioni di segreteria non determina di per sé alcun potenziamento della capacità produttiva, e quindi dei profitti, del professionista specie in relazione ad un medico di base tenuto, nell'interesse della sanità pubblica ad un'efficienza e continuità di servizio.

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