Fondo medicina convenzionata enpam: le novità più significative

Nel nuovo Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata dell’Enpam sono presenti alcune significative novità.

martedì 12 dicembre 2017

Doctorsite

Nel nuovo Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata dell’Enpam, in vigore dal 13 settembre scorso, che ha assorbito il precedente Fondo dei medici di famiglia, sono presenti alcune significative novità. Vediamo in dettaglio le principali, guardando sempre alla platea dei medici di medicina generale.

• Sostituzione del termine “invalidità” con il termine “inabilità”

In aderenza alle indicazioni ministeriali, si è provveduto a sostituire, nel nuovo testo regolamentare il termine invalidità con quello di inabilità, per uniformare la terminologia relativa alle prestazioni conseguite dall’iscritto, in caso di inabilità assoluta all’esercizio della professione, a quella in uso presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps.

• Contribuzione a creditore apparente (art. 7)

Sarà possibile trasferire alla gestione di competenza del Fondo Speciale i contributi versati erroneamente ad un'altra gestione previdenziale (si pensi ad esempio a tutti quei giovani medici con contratto di collaborazione che, nonostante dovessero essere iscritti alla Quota B Enpam, hanno visto versare i loro contributi alla gestione separata dell’Inps).

La gestione che ha ricevuto il pagamento non dovuto trasferirà direttamente le somme incassate senza che l’iscritto sia costretto a chiedere il rimborso e contestualmente effettuare, con aggravio di sanzioni, il riversamento presso la gestione di competenza del Fondo Speciale. Le somma saranno valorizzate ai fini della pensione secondo il criterio di calcolo della gestione interessata.

L’efficacia della norma è subordinata alla stipula di apposite convenzioni con gli Enti di previdenza interessati (in primis l’Inps).

• Requisiti per l’accesso ai riscatti (art. 10, comma 1, lettera e)

Può essere ammesso ai riscatti di laurea e specializzazione solo l’iscritto che non abbia presentato analoga domanda di riscatto, per il medesimo titolo, ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi comprese le altre gestioni dell’Enpam (una volta si potevano richiedere tanti riscatti quante erano le gestioni cui il medico era iscritto).

Sarà quindi oggi possibile, ad esempio, per un iscritto a due gestioni Enpam, presentare una domanda di riscatto del corso degli anni di laurea presso la gestione previdenziale dei medici di medicina generale ed una domanda di riscatto degli anni di specializzazione presso la gestione di “Quota B” (per un massimo di 10 anni complessivi), a condizione che l’iscritto abbia conseguito, in entrambe le gestioni, i necessari requisiti di anzianità contributiva.

E’ stato rimosso anche il divieto di effettuare il riscatto di laurea e specializzazione presso la “Quota B” che precedentemente riguardava i medici e gli odontoiatri che non fossero iscritti esclusivamente presso quella gestione. Ora quindi anche il medico di famiglia con reddito libero professionale può scegliere di riscattare la laurea presso la “Quota B” anziché presso la gestione dei medici generici.

• Riscatto inoccupati (art. 19, comma 1).

Gli iscritti possono ora, all’atto della presentazione della domanda di riscatto degli anni di laurea presso la gestione di appartenenza, valorizzare il riscatto degli studi universitari che avevano chiesto all’Inps quando erano giovani laureati inoccupati e privi di copertura previdenziale obbligatoria.

Tale operazione avviene attraverso il trasferimento alla gestione di competenza del relativo montante contributivo, che sarà considerato quale acconto del riscatto medesimo.

Da segnalare, infine, l’aumento della contribuzione per gli specialisti esterni ad personam, che passerà a regime dal 22 al 26% per la branca a visita e dal 12 al 16% per la branca a prestazione; l’attivazione del riscatto dei periodi di interruzione per ambulatoriali e specialisti esterni; la precisazione dei requisiti di accesso al riscatto di allineamento contributivo per gli ambulatoriali.