Precompilata al countdown: Spese sanitarie: entro il 31/1 l'invio online dei dati

Da quest'anno nuovi soggetti obbligali vanno ad affiancarsi a quelli'già arruolati

lunedì 09 gennaio 2017

Italia Oggi
Entro il 31 gennaio prossimo devono essere trasmessi telematicamente al fisco i dati delle spese sanitarie relative al 2016 mentre entro il 28 febbraio andranno trasmessi tutti gli altri dati necessari all'implementazione della dichiarazione dei redditi.

 Ai nastri di partenza ci sono quest'anno una serie di nuovi soggetti che si affiancheranno nell'invio dei dati a quelli già arruolati fin dall'inizio dell'operazione. Tali nuovi soggetti sono stati obbligati all'invio dei dati con decorrenza dalle spese relative al periodo d'imposta 2016 da due distinti decreti del ministero dell'Economia e delle finanze.

 Il primo decreto è quello del 1° settembre 2016 che ha inserito nuove categorie di professionisti e imprese operanti nell'area sanitaria far i quali gli psicologi e le parafarmacie. Il secondo decreto è stato invece emanato il 1° dicembre 2016 inserendo fra i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi al 2016 tutti gli enti che hanno erogato rimborsi di spese universitarie e gli amministratori di condominio per quanto riguarda le spese di ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e arredi nonché interventi di riqualificazioni energetica aventi ad oggetto le parti comuni del condominio.

Vediamo brevemente i contenuti salienti dei due provvedimenti sopra ricordati sia per quanto riguarda la platea dei soggetti coinvolti nell'operazione trasmissione dati sia per quanto riguarda i contenuti oggetti delle comunicazioni e le relative scadenze. I nuovi obbligati. I nuovi soggetti arruolati dal fisco per l'operazione dichiarazione dei redditi precompilata che dovranno attivarsi per la prima volta a partire dal 2017 sono piuttosto numerosi. Alcuni di questi dovranno passare attraverso il sistema tessera sanitaria altri invece effettueranno le loro comunicazioni all'Agenzia delle entrate senza passare da tale ambito.

Rientrano nella prima categoria i seguenti soggetti: le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate presso il Servizio sanitario nazionale; le strutture per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari; gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute.

A questi soggetti vanno poi ad aggiungersi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e ostetrici, dei medici veterinari e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Per queste attività professionali, al pari di quanto già previsto per i medici chirurghi e gli odontoiatri, l'obbligo di trasmissione dei dati sussiste anche qualora l'esercizio dell'attività sia svolta con la tipologia di studio associato. I soggetti non ricompresi nelle suddette tipologie di attività non saranno invece tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie 2016.

Fra questi dovrebbero essere esclusi da questo secondo arruolamento forzato alla precompilata tutti coloro che svolgono attività all'interno di categorie diverse da quelle sopra citate, quali ad esempio gli odontotecnici. Tali soggetti infatti pur operando nell'ambito sanitario, hanno giuridicamente la qualifica di imprenditori artigiani che pur effettuando prestazioni che possono dar diritto alla detrazione irpef, non sono espressamente ricompresi all'interno delle categorie obbligate alla trasmissione dei dati 2016. Si ricorda che le nuove categorie di soggetti, individuate dal citato decreto 1° settembre 2016, potranno attivarsi al Sistema tessera sanitaria soltanto dopo che le loro categorie di appartenenza (ordini professionali, rappresentanze ed associazioni) avranno comunicato al sistema stesso gli elenchi dei loro iscritti.

Rientrano invece nella seconda categoria di nuovi soggetti obbligati alla trasmissione dei dati direttamente all'anagrafe tributaria gli amministratori di condominio e i soggetti che hanno erogato rimborsi di spese universitarie. I dati da comunicare. Ovviamente i dati da comunicare al fisco relativi al 2016 variano a seconda del soggetto che effettua la comunicazione telematica. Sul fronte delle spese sanitarie i dati che affluiranno in anagrafe tributaria saranno molto più elevati rispetto allo scorso anno.

Ciò è dovuto sia all'ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla trasmissione dei dati come sopra ricordato, sia perché per l'anno 2016 i dati relativi agli scontrini delle farmacie per l'acquisto dei medicinali da banco copriranno l'intero arco dei 12 mesi. Lo scorso invece, per problemi tecnici, i dati relativi al primo semestre del 2015 andarono in larga parte perduti. Sul fronte delle spese sanitarie e dei nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati per effetto delle disposizioni contenute nel dm del 1° settembre 2016 una menzione a parte va riservata agli iscritti agli albi professionali dei veterinari.

Questi ultimi infatti, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto sopraccitato, dovranno procedere alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie dell'anno 2016 limitatamente a quelle aventi ad oggetto la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono soltanto le spese di questo genere e per queste specifiche tipologie di animali che danno infatti diritto ai contribuenti di ottenere la detrazione Irpef d'imposta del 19% all'interno del modello 730 o Unico persone fisiche.

Al momento dell'invio delle spese sanitarie per le prestazioni effettuate nel 2016 il veterinario dovrà dunque suddividere le stesse cura di trasmettere al sistema tessera sanitaria solo quelle relative agli animali da compagnia o per la pratica sportiva. Niente obbligo di trasmissione per le prestazioni eseguite, ad esempio, a favore di imprese di allevamento di animali destinati al consumo alimentare o simili. Per quanto riguarda in- vece gli amministratori di condominio il decreto del 1° dicembre 2016 dispone l'obbligo di comunicazione in via telematica all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Sempre in relazione a tali tipologie di immobili gli amministratori di condominio dovranno trasmettere tele-maticamente al fisco anche i dati relativi agli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazioni. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 del decreto sopra richiamato prevede inoltre a carico degli amministratori di condominio la comunicazione anche delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. I termini per le trasmissioni al fisco.

 Per la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria il countdown è di fatto già iniziato. Entro il 31 gennaio tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie dovranno procedere all'invio dei dati relativi al 2016. Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nell'apposito sezione dedicata alle scadenze fiscali si legge testualmente che tali soggetti dovranno effettuare entro martedì 31 gennaio la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2016, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per quanto riguarda invece gli amministratori di condominio e i soggetti che nel 2016 hanno erogato rimborsi di spese universitarie, l'obbligo di trasmissione telematica di tali dati al fisco scadrà il 28 febbraio 2017.

Dal punto di vista normativo e procedurale oltre i due decreti ministeriali già citati, i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle ulteriori spese sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria sono stati ulteriormente precisati e definiti con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016. Per quanto riguarda invece le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie trasmesse alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari l'Agenzia delle entrate ha emanato invece due provvedimenti ad hoc il 29 luglio 2016 e il 15 settembre 2016. Manca all'appello invece il provvedimento che definisce le modalità tecniche per gli amministratori di condominio e per i soggetti che hanno erogato rimborsi di spese universitarie