Visite fiscali: la normativa alla fine 2016

Cosa fare quando arriva il medico fiscale. Le Domande più frequenti

lunedì 05 dicembre 2016


La Legge per tutti
 

Lavoratore dipendente in malattia: cosa fare quando arriva la visita fiscale del medico Inps, le fasce orarie di reperibilità, quando è possibile assentarsi; sanzioni per chi non si fa trovare a casa.
 

«Se non sono a casa quando arriva la visita fiscale Inps del medico mandato dall’azienda posso essere licenziato?». «Quali sono le conseguenze se sono assente alla visita di controllo e, magari sono andato un attimo in farmacia?». «Dopo che è venuto il medico Inps posso uscire di casa o devo rimanere ugualmente segregato?». Ed ancora «Se non sento il citofono o il campanello della porta suonare e il medico se ne va, rischio qualcosa?». «Posso chiedere un’esenzione per andare dal mio medico?».

Sono tante le domande che il lavoratore in malattia si pone al momento dell’attesa della cosiddetta visita fiscale Inps: domande a cui cercheremo, in questa sede, di dare una risposta.

 

L’occasione per trattare il ricorrente tema della visita fiscale Inps ci viene fornita da una sentenza della Cassazione depositata due giorni fa [1], con cui è stato stabilito che è licenziabile il dipendente assente più volte alla visita fiscale Inps. La Corte Suprema ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto di lavoro nei confronti di un lavoratore risultato, in più occasioni, assente alla visita di controllo del medico senza, tra l’altro, fornire alcuna giustificazione. Non serve, per giustificarsi, la considerazione di aver prodotto certificati medici attestanti la sussistenza effettiva della malattia. Si pensi al caso di un dipendente assente per via di una frattura alla mano destra che non gli consente di scrivere e, quindi, di lavorare ma che, certamente, gli consente di uscire per fare quattro passi. In questi casi bisogna ugualmente restare a casa? La risposta è sì, perché la cosiddetta reperibilità è stabilita non come prova dell’effettività della malattia, ma solo per collaborare con lo Stato e con l’azienda ai fini dell’accertamento della malattia. Quindi l’assenza alla visita fiscale Inps è un comportamento illecito diverso da quello della falsa attestazione di malattia. La sussistenza di una effettiva patologia non esclude la possibilità di violare l’obbligo di essere presente durante la reperibilità.

 

Solo un giustificato motivo di assenza può consentire al lavoratore di assentarsi, ma prima deve darne tempestiva comunicazione all’Inps e al datore di lavoro. O, nel caso di urgenza che non consenta di comunicare la suddetta assenza a nessuno dei soggetti appena indicati (si pensi a un caso di pericolo di vita), è necessario fornire successivamente le prove che attestino la suddetta urgenza.

 

 

Perché è prevista la visita fiscale Inps?
Non può essere l’azienda a controllare lo stato di malattia del lavoratore; a tal fine deve valersi della struttura pubblica, ossia del medico incaricato dall’Inps dietro richiesta del datore di lavoro o su iniziativa dell’Inps stesso.

 

 

Quali sono le fasce orarie per la reperibilità?
Il lavoratore, durante tutto l’arco della malattia, ha l’obbligo di essere reperibile per poter favorire la visita fiscale del medico dell’Inps. Deve a tal fine rimanere a casa (o nel diverso domicilio indicato nel certificato medico inviato all’Inps), anche di domenica e nei giorni festivi, durante i seguenti orari:

 

– per statali e dipendenti degli Enti Locali, la reperibilità riguarda l’intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

 

– per personale del comparto scuola: per essi il Dirigente Scolastico può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo festivi o domeniche, ma anche giorni liberi);

 

– per dipendenti del comparto privato: la reperibilità è per tutta la settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

 

 

Che succede se non sono a casa quando arriva il medico fiscale?
Come abbiamo detto l’assenza dalla visita fiscale comporta una sanzione indipendente dalla sussistenza o meno della malattia e, se ripetuta più volte e avvenuta senza valida giustificazione, può determinare il licenziamento [2].

Il che significa che se il lavoratore, malato perché ha una ingessatura agli arti superiori che non gli consente di lavorare o perché in riabilitazione e necessita di una passeggiata come fisioterapia, non si fa trovare presente a casa quando arriva il medico fiscale è sanzionabile. Quindi, anche se la malattia è effettiva, la reperibilità resta ugualmente obbligatoria.

 

Solo l’assenza attribuibile a un valido motivo (per esempio, per andare in farmacia a comprare le medicine) può consentire l’assenza alla visita fiscale Inps. Sul punto, la Suprema Corte [3] ha precisato che non è sanzionabile con la perdita dell’indennità di malattia l’assenza del dipendente alla visita di controllo effettuata nelle fasce di reperibilità se tale assenza sia stata determinata non dall’intenzione di sottrarsi al controllo, ma dalla presenza di un giustificato motivo (esso, nella specie, è stato individuato nella coincidenza temporale di un ciclo di cure mediche praticate al di fuori dell’abitazione del dipendente).

 

Fra l’altro il dipendente ha l’obbligo di guarire nel più breve tempo possibile: il che significa che non può aggravare il proprio stato di malattia uscendo di casa. Tale comportamento viola la buona fede e il rapporto fiduciario che lo lega all’azienda ed è anch’esso causa di licenziamento.

 

 

Che succede se non sento il citofono o il campanello della porta?
Il lavoratore è tenuto a verificare la presenza del proprio nome sul citofono e il corretto funzionamento dello stesso così come del campanello della porta. Quindi, se il medico fiscale va via, egli non può giustificarsi dicendo di non aver sentito lo squillo. Né può neanche giustificarsi dicendo di essere stato solo a casa e di non aver potuto aprire la porta per un difetto uditivo o perché dormiva a causa del sonno indotto dalle medicine.

 

 

Quando è possibile assentarsi dalla visita fiscale?
Solo un valido motivo consente di assentarsi durante le fasce di reperibilità. Secondo alcune sentenze sono «validi motivi»:

 

– la concomitanza di visite, trattamenti terapeutici e accertamenti specialistici [4] purché indifferibili e indispensabili;

 

– situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare: si pensi al dipendente che debba assistere la madre in fin di vita in una casa di cura o comunque gravemente malata [5].

 

È stata invece ritenuta ingiustificata l’assenza per effettuare un controllo ambulatoriale se ben poteva essere eseguito in un altro momento [6].

 

 

Procedura in caso di assenza alla visita di controllo
Se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico ne dà comunicazione all’Inps e rilascia apposito avviso con l’invito al lavoratore a presentarsi per il controllo il giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostica dell’Inps, ovvero, qualora non sia facilmente raggiungibile, presso il presidio sanitario pubblico indicato nell’avviso stesso.

 

Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, I’Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

 

L’assenza ingiustificata alla prima visita di controllo comporta la perdita dell’indennità per i primi 10 giorni; in caso di seconda assenza l’indennità è ridotta del 50% per il residuo periodo di malattia. Sono comunque esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

 

 

Che succede se non sono presente alla visita fiscale Inps?
Se il lavoratore non si fa trovare dal medico alla momento della visita di controllo domiciliare:

 

– se in casa c’è un’altra persona, il medico consegna a quest’ultima una comunicazione diretta al lavoratore con cui lo si invita presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa. Il lavoratore deve necessariamente presentarsi alla visita ambulatoriale. Se non vi si presenta, l’Inps informa l’azienda e invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni;

 

– il medico, constatata l’assenza del dipendente alla visita fiscale, ne dà comunicazione all’Inps che, a sua volta, avvisa l’azienda.

 

 

Cosa rischio se non sono presente alla visita fiscale Inps?
Come abbiamo detto l’assenza alla visita fiscale è un illecito disciplinare che consente all’azienda una sanzione. Sanzione che, nel caso di comportamento reiterato e non giustificato, può arrivare al licenziamento. Ma le ricadute sono anche sullo stipendio e dipendono dal tipo di comportamento tenuto.

 

L’assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza:

 

1) assenza alla visita del medico fiscale: perdita totale di qualsiasi trattamento economico;

 

2) assenza alla seconda visita (può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale): oltre alla perdita totale di qualsiasi trattamento economico, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo

 

3) assenza alla terza visita: l’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.

 

 

Che succede se il lavoratore arriva a casa prima che il medico fiscale se ne sia andato?
Mettiamo che il medico fiscale bussi a casa del malato ma non lo trovi. All’atto di andarsene però questi ritorna e lo trova sulla porta. In tal caso la visita di controllo può essere ugualmente effettuata. Tuttavia bisogna distinguere due situazioni:

 

– se il lavoratore si trovava presso una pertinenza della propria abitazione (cantina, garage, ecc.), l’iniziale irreperibilità non è configurabile come assenza ed il medico deve annotare la circostanza sul referto già redatto;

 

– se il lavoratore proveniva da un luogo esterno al domicilio, si è in presenza di un’assenza sanzionabile anche se il medico ha potuto comunque effettuare la visita di controllo. Nel referto deve essere annotata l’esatta provenienza del lavoratore ai fini dell’irrogazione della sanzione.

 

 

Quando il dipendente si considera assente dalla visita fiscale?
Sulla base di quanto appena detto, si ha assenza non solo quando il dipendente non sia a casa, ma anche quando non abbia consentito la visita fiscale. Il lavoratore ha il dovere di cooperare all’effettuazione delle visite domiciliari, comportandosi in modo tale da consentire al medico l’immediato ingresso nell’abitazione. L’inottemperanza a tale obbligo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile (come ad esempio il ritardo nell’apertura della porta che determini l’allontanamento del medico, oppure l’assenza del nome del lavoratore sul citofono o sulla cassetta della posta) comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico, senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale.

 

 

Posso allontanarmi da casa per una visita medica?
Il dipendente malato può assentarsi per effettuare una visita o un controllo medico, accertamenti o terapie; tuttavia deve comunicarlo preventivamente all’Inps e produrre come giustificazione l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

 

 

Quante volte, nell’arco della stessa malattia, può intervenire la visita fiscale?
Il datore di lavoro non può richiedere, nell’arco della stessa giornata, più visite mediche. Lo potrebbe fare in giorni diversi, nell’arco della stessa malattia ma non in modo sistematico, tanto da ledere la libertà del dipendente.

 

Posso uscire fuori dalle fasce di reperibilità?
Il dipendente è libero di uscire fuori dalle fasce di reperibilità. Ma non deve fare in modo di aggravare il suo stato di salute. Diversamente è licenziabile per non aver cooperato per un rapido rientro sul lavoro.

 

 

Posso uscire dopo la visita fiscale?
Sebbene le fasce di reperibilità non siano ancora “scadute”, una volta intervenuto il medico dell’Inps il lavoratore malato potrebbe uscire, salvo quanto detto nel paragrafo precedente, ossia a condizione di non peggiorare la malattia. Questo perché nell’arco della stessa giornata non può intervenire una seconda visita fiscale Inps.

 

 

Quando l’assenza alla visita fiscale è giustificata
Le sanzioni non vengono comminate nelle seguenti ipotesi:

 

1- ricovero ospedaliero;

 

2- periodi già accertati da precedente visita di controllo;

 

3- assenza dovuta a giustificato motivo. Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi:

forza maggiore;
situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
ritiro presso gli Uffici sanitari di radiografie collegate alla malattia in atto;
effettuazione di un’iniezione, purché risultino rigorosamente accertate l’indifferibilità del trattamento terapeutico e l’indispensabilità delle modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale esigenza;
visita presso l’ambulatorio del medico in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità o finalizzata a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa;
urgenza di sottoporsi a cure dentistiche presso lo studio del medico specialista;
effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato (nel caso in esame il dipendente, il giorno successivo alla visita, si era recato presso l’ambulatorio medico-legale e per sottoporsi ad una visita di controllo, che confermava la sussistenza della patologia);
esigenza indifferibile di recarsi in farmacia;
effettuazione di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie;
visita alla madre ricoverata in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità.
 

 

Patologie gravi ed esenzione dalla reperibilità
Una recente riforma ha introdotto l’esenzione dalla reperibilità in caso di malattie gravi che richiedano il ricorso a terapie salvavita. Oggi quindi il lavoratore è esonerato dall’obbligo di reperibilità nei seguenti casi:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita: si tratta, ad esempio, delle cure chemioterapiche;
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%;
malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore;
infortunio sul lavoro;
patologie per causa di servizio;
gravidanza a rischio;
patologie collegate all’invalidità riconosciuta.
 

 

Mi sono assentato dal lavoro per malattia: è sufficiente una telefonata in azienda per avvertire?
Per avvertire l’azienda, o l’amministrazione presso cui si lavora, dell’assenza per malattia, è sufficiente anche una telefonata, senza dimenticarsi, però, che ci si dovrà recare dal proprio medico curante per il certificato di malattia, che andrà trasmesso all’Inps da parte del professionista.

 

 

Devo spedire il certificato medico anche al datore di lavoro?
Oggi il certificato medico non viene più spedito in azienda dal dipendente, ma dall’Inps. Infatti, il medico curante, dopo la visita al proprio paziente, invia il certificato medico, in via telematica, all’Inps e poi l’Inps lo invia al datore di lavoro.

 

 

È domenica e il mio medico curante non è reperibile, come posso avere il certificato?
Il lavoratore malato, nel caso in cui non reperisca il suo medico curante, può richiedere la certificazione alla Guardia Medica, o ad altro medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Anche in questo caso la certificazione dovrà essere inviata telematicamente all’Inps entro 2 giorni dall’assenza.

 

 

Il medico fiscale può arrivare anche il primo giorno di malattia?
Nel settore privato, in teoria è possibile che la visita fiscale arrivi il primo giorno, anche se l’amministrazione non è così immediata nell’eseguire i controlli.

Invece, per i dipendenti pubblici, il medico fiscale è inviato direttamente dal dirigente dell’Amministrazione: in generale, il dirigente richiede la visita fiscale contemperando l’esigenza di risparmio di spesa pubblica con la lotta all’assenteismo.

È obbligatorio, però, richiedere la visita, sin dal primo giorno di malattia, in caso di assenze contigue a giorni liberi (anche di ferie o di permesso) o festivi.

 

Il medico fiscale può passare anche nei giorni festivi?
Sicuramente si: il medico dell’Inps può passare la domenica, il Natale o nelle feste comandate. Ciò vale sia nel pubblico che nel privato.



 

[1] Cass. sent. n. 24681/16.

[2] Cass. sent. n. 3226 dell’11.02.2008.

[3] Cass. sent. n. 8012 del 6.04.2006.

[4] Cass. sent. n. 1809 del 28.1.2008.

[5] Cass. sent. n. 5718/2010.

[6] Cass. sent. n. 4247/2004.