Cure transfrontaliere, le norme approvate dal Cdm. La legge completa

I rimborsi arriveranno solo dopo aver anticipato di propria tasca la spesa

sabato 05 aprile 2014

Fonte: Dott-Net

Parte oggi, per gli italiani, la Schengen della Sanità, ovvero la possibilità di curarsi in altri paesi dell'Unione Europea, come previsto dalla direttiva 2011/24. Entra, infatti, questa mattina in vigore il Decreto legislativo n.38 del 4 marzo 2014, che prevede il rimborso delle prestazioni ricevute oltrefrontiera, ma solo se previste nei Livelli essenziali di assistenza. 

(clicca qui per leggere il decreto integrale)  I rimborsi arriveranno solo dopo aver anticipato di propria tasca la spesa ed escludono trapianti e cure per le cronicità, oltre a vitto, alloggio e spostamento. Resta in vigore, comunque, il regolamento 883/2004 che già consente di ricevere prestazioni in un altri Stati Ue, ma diversamente da quanto previsto dal Dlgs del 4 marzo scorso, non impone al cittadino di dover anticipare le spese, anche se di fatto si dovrà prima pagare e poi si potrà ottenere il rimborso. Già criticato il complesso iter burocratico previsto che prevede, oltre alla richiesta vera e propria, anche una domanda per sapere se la prestazione sia sottoposto anche ad autorizzazione preventiva o meno. L'elenco delle prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva dell'Asl verrà definito entro due mesi. A breve dovrebbe anche essere attivato, sul sito internet del Ministero della Salute, il Contact point nazionale, nell'area "Cure nell'Unione Europea". Il Punto di contatto nazionale, in inglese e italiano, dovrebbe informare i cittadini, italiani che vanno all'estero o viceversa, sulle modalità per usufruire delle cure transfrontaliere, ma anche su quali siano le strutture sanitarie europee dove sarà possibile farlo. Il provvedimento si estende anche alla prescrizione di ricette: sarà possibile ottenere attraverso farmacie all'estero, farmaci prescritti in Italia. A differenza delle cure transfrontaliere non sarà necessaria autorizzazione, ma così come per le cure, anche per i farmaci, il cittadino italiano che si presenterà in farmacia con la ricetta emessa in Italia dovrà anticipare di tasca propria e poi chiedere rimborso, una volta tornato a casa, ma non oltre i 60 dall'acquisto. Quindi l'azienda sanitaria restituirà i soldi entro due mesi.

I dettagli: A poco meno di 3 anni dall’emanazione della direttiva europea 2011/24/UE che elimina gli ostacoli che impediscono ai pazienti di curarsi in altri Paesi UE, formalizzando il diritto di recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza per curarsi ed ottenere, al proprio rientro, il rimborso delle spese sostenute, il Governo ha approvato nel febbraio scorso il Dlgs di recepimento della direttiva Ue. La norma si basa su tre premesse principali: la possibilità di accedere solo alle cure che sono inserite nei Lea, ad esclusione di deroghe regionali; la possibilità di ricevere solo un rimborso indiretto, dopo aver pagato di tasca propria; l'obbligatorietà del rimborso limitata all'assistenza erogata nell'ambito del Ssn. Restano escluse, invece, tre categorie: i servizi long term care, i trapianti d'organo e i programmi pubblici di vaccinazioneNel decreto si prevede inoltre l’istituzione di un Punto di contatto nazionale presso il Ministero della salute. Qui convergeranno le informazioni sui centri che erogano le cure, sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, sulle condizioni e i termini del rimborso e le informazioni da includere nelle ricette mediche. Il portale sarà realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Sono previsti, inoltre, limiti alla mobilità dei pazienti. In particolare, gli Stati possono porre tre ordini di limiti, così sintetizzabili: limiti all’accesso alle cure nel proprio territorio da parte di pazienti provenienti da altri Stati UE; limiti ai rimborsi delle cure transfrontaliere godute dai propri cittadini in altri Stati dell’Unione europea; limiti consistenti nella possibilità di sottoporre talune prestazioni transfrontaliere ad autorizzazione preventiva.
Quest'ultima è prevista nel caso di: ricoveri di almeno una notte e prestazioni che richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di un'apparecchiatura mediche altamente specializzate e costose. È fatta salva la possibilità, per le Regioni, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui l'assistenza non sia erogabile sul territorio nazionale in tempi congrui. Il sì a curarsi fuori può essere inoltre negato, secondo la direttiva, in caso di rischi per la sicurezza del paziente e dubbi su standard, qualità dell'assistenza e vigilanza.
 
Le prestazioni, come dicevamo prima, saranno rimborsabili purché rientrino nei Lea e salvo deroghe regionali. Valgono le tariffe regionali, in ogni caso la copertura non supererà il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le Regioni, in ogni caso, possono sempre decidere di rimborsare agli assicurati in Italia altre spese, come viaggio, alloggio e altro, per i disabili. I punti di contatto nazionali, infine, svolgeranno un ruolo chiave anche nella creazione delle reti di riferimento europee (Ern) che dovrebbero garantire una serie di vantaggi tra i quali: una rete informativa comune che permetta lo scambio di competenze e risultati raggiunti, uno stimolo alla formazione e alla ricerca; la promozione di economie di scala attraverso la specializzazione dei servizi, l'accelerazione su temi come le malattie rare, trattate oggi in modo ancora disomogeneo da un Paese all'altro. Il Decreto legislativo dispone inoltre che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato regioni, può adottare misure limitative dell'accesso alle cure in Italia ove ricorrano le condizioni richiamate dalla direttiva UE, che attengono all'insorgenza di motivi imperativi di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione per assicurare nel territorio nazionale la possibilità di un accesso sufficiente e permanente a cure di elevata qualità o la volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane. Il decreto, infine,  individua le ASL quali soggetti competenti sia al rilascio dell'eventuale autorizzazione preventiva che all'erogazione del rimborso dei costi, disciplinando le relative procedure in un'ottica di massima semplificazione e contiene anche una norma finale che attribuisce alle regioni il compito di effettuare un costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni del decreto, comunicando al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e le finanze, con la massima tempestività, eventuali criticità tali da giustificare l'adozione delle misure limitative.

Il decreto legge sulle cure transfrontaliere