Certificati sportivi, Fmsi fa chiarezza su tipologie e obblighi per i medici

Dai medici sportivi riuniti in congresso, un utile "ripasso" della normativa

giovedì 01 dicembre 2016

DOCTOR 33

Il decreto del fare (legge 9 agosto 2013) parlava di abolizione dell'obbligo di presentare certificati sportivi per l'attività amatoriale, ma le palestre continuano a chiederli e possono farlo. Come mai? Nella complessa disciplina prova a mettere ordine la Federazione Italiana Medici Sportivi guidata da Maurizio Casasco. Il congresso a Roma oggi ospita oggi una sessione ad hoc: un'occasione per "ripassare" le regole in questa complessa materia. FMSI ricorda a DoctorNews come vi siano cinque tipologie di certificazioni in ambito sportivo, regolamentate da decreti del Ministero della Salute. Sono obbligatorie: agonistica, Non agonistica, Particolare ad Elevato Impegno Cardiovascolare e Agonistica per disabili. La certificazione Ludico-Motoria è facoltativa, ma con limiti pratici.

Attività agonistica - «I soggetti obbligati alla certificazione sono tutti i tesserati ad una Federazione del Coni, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni. E' prevista un'età minima ' inizio e fine dell'attività agonistica, stabilita da ciascuno di questi soggetti. Ai tesserati vanno aggiunti gli studenti che partecipano alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù. Il protocollo di visita è nazionale e la certificazione è specifica per ogni sport o disciplina praticata. La periodicità è di norma annuale, salvo alcuni sport per la quale è biennale. L'atleta può essere giudicato idoneo, non idoneo o temporaneamente non idoneo (sospeso) in attesa di ulteriori accertamenti. In caso di non idoneità, il medico certificatore deve, entro 5 giorni, darne comunicazione AR all'atleta e all'azienda sanitaria locale di riferimento con relativa diagnosi nonché alla società sportiva di appartenenza dell'atleta. La certificazione rappresenta il più valido strumento di prevenzione, è il primo e unico screening obbligatorio rimasto per la tutela sanitaria della popolazione - specie giovanile, essendo venute meno le visite scolastiche e di leva. La visita medica per la certificazione dell'idoneità ha, infatti, la funzione non solo di evidenziare eventuali incompatibilità con la specifica pratica sportiva, considerando il rischio sia in gara che in allenamento e riducendo le morti improvvise sui campi di gara,  ma anche di rilevare le piccole patologie che, con una diagnosi tempestiva ed una cura efficace, consentono di assicurare un guadagno in salute ed un risparmio per il Sistema Sanitario pubblico. Con questa logica, le visite di idoneità alla pratica sportiva sono state inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e quindi sono gratuite, per minori e disabili, nelle strutture pubbliche e private accreditate secondo le varie norme Regionali». 

Attività non agonistica - «La certificazione è obbligatoria per gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività para-scolastiche; per i soggetti che svolgono attività organizzate da CONI, società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti.  Il certificato non agonistico non consente limitazioni, (in quanto si tratta di attività pre-post agonistica  e di attività sportive scolastiche con importante sforzo fisico ) a differenza di quello ludico motorio, che permette invece indicazioni di limitazioni a cui il soggetto deve attenersi. E ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Se si rileva una condizione non idoneativa, seppure non esplicitamente dichiarato dalla legge, si rende necessario comunicare per iscritto al paziente e ai genitori in caso di minore la non concessione di idoneità non agonistica e gli eventuali accertamenti utili. Sia per la certificazione agonistica che per la non agonistica, nei minori, anamnesi e comunicazione vanno sottoscritte dai genitori, ma va coinvolto il minore, specie se ha oltre 12 anni».

Attività ludico motoria ed amatoriale- «Con la Legge 9  dell'agosto 2013 è stato soppresso l'obbligo della certificazione, che era rivolta ai soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La certificazione per tale attività può essere comunque richiesta da palestre o altri impianti ai fini assicurativi. Rimane un rapporto privato tra erogatore e utente e può essere effettuata da tutti i medici iscritti all'Ordine dei Medici. E' rilasciata su apposito modello, può prevedere limitazioni e ha validità annuale».

Certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare - «E' necessaria per i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non siano tesserati e prendano parte a gare podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. Il controllo medico deve comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, ecg basale, step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport e dai medici di medicina generale». 

Attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) - «La certificazione è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni, sulla base delle varie patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive considerate sia in gara che in allenamento».

Mauro Miserendino