Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017

Le misure per la Sanità

martedì 27 dicembre 2016

FONTE FNOMCEO

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 - è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016, n. 232  - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Si riportano di seguito alcune disposizioni di interesse per la professione medica e afferenti al capito sanità.

Rinnovi contrattuali:

Il comma 412 dispone che  ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale  dipendente  e  convenzionato  del  Servizio  sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei  criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

Stabilizzazione del personale del SSN:

Il comma 409, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del SSN (Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  a  decorrere  dall'anno  2017, nell'ambito del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro  per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno  2018,  per il concorso al rimborso alle regioni  per  gli  oneri  derivanti  dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale  del  Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi  delle  disposizioni  recate dal primo e secondo periodo del comma 543  del  medesimo  articolo  1 della legge n. 208 del 2015).

Livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale:

Il comma 392 dispone che  per gli anni 2017 e 2018, il  livello  del  finanziamento  del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato,indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano dell'11 febbraio 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il  livello  del  finanziamento  del fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  gli  effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio  2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia all’Accordo 15 ottobre 2014. Decorso il termine del 31 gennaio 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto dall’Intesa dell’11 febbraio 2016 per gli anni 2017 e successivi. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale del SSN.

Piani di rientro:

Il comma 390 modifica la disciplina sull'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora detti enti presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Il comma 391 stabilisce i termini di applicazione per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di alcune norme in materia di piani di rientro per enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale.

Disturbo dello spettro autistico:

Il comma 360, introdotto durante l’esame alla Camera, consente che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per il 2016 confluiscano per il 2017 nel Fondo medesimo.

Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM):

Il comma 307 autorizza a decorrere dal 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui in favore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

Interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE):

I commi 382-384 definiscono l’Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE). In particolare  vengono apportate una serie di modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha istituito il FSE. Viene, quindi, modificato il comma 15 dell'articolo 12 con la finalità di evidenziare l'opportunità, per le regioni e le province autonome, di utilizzare l'infrastruttura per l'interoperabilità la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'uso del Sistema Tessera Sanitaria. Viene sostituito il comma 15-ter dell'articolo 12, stabilendo che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, curi la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE. Dovranno pertanto essere garantiti: l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali; l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria e, dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche che rappresentano le informazioni contenute nei documenti sanitari e socio-sanitari che costituiscono il FSE. Viene altresì modificato il comma 15-quater dell'articolo 12 prevedendo che anche il Ministero dell'economia e delle finanze operi con gli altri due soggetti previsti a legislazione vigente, ovvero AgID e Ministero della salute, nella procedura di valutazione ed approvazione, entro il termine di sessanta giorni, dei piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, oltre che nel monitoraggio dei piani di progetto regionali. L'articolo 15-quater dispone inoltre che la realizzazione del FSE sia compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Sistema sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – (previsto all'articolo 9 dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005) congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (di cui all'articolo 12 della predetta Intesa).

Misure sperimentali per il 2017:

I commi 385-389 introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro.

Morbo di Alzheimer:

Il comma 411, inserito nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce che, in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

Vaccini:

Il comma 408 prevede l’istituzione di  un Fondo per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini. Il Fondo, sempre all’interno delle risorse del fondo sanitario nazionale, è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, 127 milioni di euro per l’anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

Edilizia sanitaria:

I commi 602 e 603, introdotti durante l’esame presso la Camera, autorizzano l’INAIL ad effettuare investimenti immobiliari nel campo dell’edilizia sanitaria. L’individuazione di tali iniziative deve essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 giugno 2017.

Fondo farmaci innovativi ed oncologici:

Il comma 400 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito  un  Fondo  per  il  concorso  al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali  innovativi,  con una dotazione di 500 milioni di euro annui.

Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi:

Il comma 402 chiarisce che con determinazione  del  direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco  (AIFA),   previo   parere   della   Commissione   consultiva tecnico-scientifica,  da  adottare  entro  il  31  marzo  2017,  sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici  innovativi.  Con la  medesima  determinazione  sono  definite  le  modalità  per   la valutazione  degli  effetti  dei  predetti  farmaci  ai  fini   della permanenza del requisito di  innovatività  e  le  modalità  per  la eventuale riduzione del prezzo di  rimborso  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale.

Farmaci biosimilari:

Il comma 407 introduce diverse novità in ordine ai farmaci biosimiliari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari  non  possono  essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi  mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio  attivo.     Al fine  di  garantire  un'effettiva  razionalizzazione  della spesa  e  nel  contempo  un'ampia  disponibilità  delle  terapie,  i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo  o  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Il medico è comunque libero  di  prescrivere  il  farmaco,  tra  quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera  a),  ritenuto  idoneo  a garantire la continuità terapeutica ai pazienti. Le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biologici non saranno più parametrate sul prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento, e dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. Continuerà inoltre a non essere consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare.

Human Technopole:

I commi 116-123 dell'articolo 1 istituiscono una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato "Human Technopole", all’interno dell’area Expo Milano 2015. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione,

Governance farmaceutica:

Il comma 398 prevede cha a decorrere dall’anno 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento  e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”. Il comma 399 stabilisce che il tetto della spesa farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 7,96 per cento e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.

Pensione anticipata per infermiere e ostetriche – Commi 166 e ss:

Si prevede, in via sperimentale, dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che potrà accedere all'Ape (anticipo pensionistico) chi svolge professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, e addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, se lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento purché siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.