Farmaci griffati, via libera del Tar

Bocciata la delibera sullo stop previsto per risparmiare soldi pubblici

giovedì 20 febbraio 2014

Corriere del Mezzogiorno (Bari)

Stop alla prescrizione obbligatoria dei farmaci generici. Per i giudici del Tar i medici non sono tenuti a curare i pazienti solo con i farmaci definiti anche equivalenti, ossia quelli non di marca. Il tribunale amministrativo ha infatti annullato una delibera della Regione, risalente al 31 luglio 2012, con la quale si stabiliva che pediatri, specialisti e medici convenzionati sia con strutture pubbliche e private, devono prescrivere ai malati come prima scelta farmaci generici, cioè non quelli di marca.

A questi ultimi si può ricorrere solo se è strettamente necessario. Il motivo sta nel risparmio sui costi dei farmaci, pari al 30 per cento per il servizio sanitario regionale. Sono state le grandi industrie farmaceutiche ad opporsi al provvedimento a causa dei danni economici subiti. In cinque (Menarini industrie farmaceutiche riunite, Menarini international operations luxembourg, Laboratori guidotti, Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, Istituto luso farmaco d'Italia), specializzate nella distribuzione di medicinali per cardiopatici, hanno fatto appello al tribunale amministrativo pugliese e, con sentenza, i giudici della seconda sezione hanno accolto i ricorsi.

Dalle motivazioni si evince che la Regione con la delibera, oggetto del contenzioso, impedisce al medico la libera scelta nella terapia farmacologia da adottare. Non solo. Come spiegano i giudici l'amministrazione regionale non può non rispettare le recenti normative statali ed europee in materia. La Regione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. I legali hanno insistito su alcuni punti per difendere la posizione del governo regionale. In primis, dall'analisi dei dati di consumo farmaceutico relativi al sistema cardiovascolare, risulta che la Regione sopporta una maggiore spesa rispetto ad altre regioni italiane. Per questo sono stati adottati provvedimenti per contenere la spesa sanitaria.

Va poi considerato che sia i farmaci brevettati (così si chiamano tecnicamente quelli non equivalenti) sia quelli generici, avendo il medesimo principio attivo, sono entrambi efficaci. Con l'unica differenza che questi ultimi possono essere venduti ad un costo inferiore, almeno del 30 per cento in meno. Infine il servizio sanitario regionale, se da un lato ha promosso la diffusione dell'uso dei farmaci generici, nello stesso tempo, ha previsto la possibilità per il medico di prescrivere in deroga, solo se necessario, il farmaco con brevetto non scaduto. Argomentazioni queste che non hanno convinto i giudici del Tar per i quali la delibera regionale limita o comunque condiziona la libertà del medico di scegliere il farmaco da prescrivere al proprio paziente.

A questo proposito il collegio della seconda sezione ha fatto riferimento alle ultime leggi sulla distribuzione e prescrizione dei farmaci: la competenza legislativa spetta allo Stato. «Le Regioni - scrivono i giudici - possono intervenire con proprie leggi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale e, ove esistenti, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria». I giudici hanno così bocciato la condotta della Regione: «La fissazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso - si legge nel provvedimento - non può che appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale, trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento nei diritti a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione».

Valentina Marzo 

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