Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto appropriatezza"

Nel ponderoso allegato le prestazioni erogabili nelle varie patologie

mercoledì 20 gennaio 2016

  Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «condizioni  di  erogabilita'»  le   specifiche   circostanze
riferite allo  stato  clinico  o  personale  del  destinatario,  alla
particolare finalita' della  prestazione  (terapeutica,  diagnostica,
prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni),  al  medico
prescrittore, all'esito di  procedure  o  accertamenti  pregressi  in
assenza   delle   quali   la   prestazione   specialistica    risulta
inappropriata e non puo' essere erogata nell'ambito e  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
    b) «indicazioni di  appropriatezza  prescrittiva»  le  specifiche
circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario,
alla   particolare   finalita'   della    prestazione    (terapeutica
diagnostica,  prognostica  o   di   monitoraggio   di   patologie   o
condizioni),  al  medico  prescrittore,  all'esito  di  procedure   o
accertamenti pregressi o alla coerenza con  le  indicazioni  di  enti
regolatori nazionali o internazionali specificate nell'allegato 1, in
assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell'ambito  e
a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di
inappropriatezza; 
    c) «specialista» il medico  che,  in  relazione  al  rapporto  di
lavoro in essere, ha titolo per erogare le prestazioni di  assistenza
specialistica  ambulatoriale  per  conto   del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di radiologia diagnostica  di  cui  al
presente decreto, per la definizione del «sospetto oncologico» di cui
all'allegato 1, note n. 32, 34, 36, 38 e 40 devono essere considerati
i seguenti fattori: 1) anamnesi positiva per tumori;  2)  perdita  di
peso; 3) assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6  settimane;
4) eta' sopra 50 e sotto 18 anni; 5) dolore  ingravescente,  continuo
anche a riposo e con persistenza notturna. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di odontoiatria, si intende per: 
    a) «vulnerabilita' sanitaria» la presenza di condizioni  cliniche
che  possono  essere  gravemente  pregiudicate   da   una   patologia
odontoiatrica concomitante; 
    b) «vulnerabilita' sociale» una condizione di svantaggio  sociale
ed economico correlata di norma al basso  reddito,  a  condizioni  di
marginalita' o esclusione sociale. 
                               Art. 3 
 
 
                              Allegati 
 
  1. L'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  riporta  le   prestazioni   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, cui sono
associate condizioni di erogabilita' o indicazioni di  appropriatezza
prescrittiva. Per ciascuna prestazione sonoindicati: 
    a) il  numero  progressivo  identificativo  (NUMERO  NOTA)  della
condizione o indicazione che il medico e' tenuto  a  riportare  negli
appositi spazi della ricetta; 
    b) la notazione (R, H) che, ai sensi del decreto ministeriale  22
luglio 1996, individua la tipologia di ambulatori presso i  quali  e'
erogabile la prestazione; la notazione * di cui al  medesimo  decreto
ministeriale e' sostituita dalla condizione di erogabilita'  o  dalla
indicazione  di  appropriatezza  prescrittiva  di  cui  al   presente
decreto; 
    c) il codice numerico identificativo della prestazione  ai  sensi
del decreto ministeriale 22 luglio 1996; 
    d) le  condizioni  di  erogabilita',  contrassegnate  da  lettere
identificative  da  riportare  sulla   ricetta,   di   seguito   alla
prestazione prescritta; 
    e) le indicazioni di appropriatezza prescrittiva,  contrassegnate
da lettere identificative da riportare sulla ricetta, di seguito alla
prestazione prescritta. 
  2. L'allegato 2, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, riporta: 
    a)  nella  colonna  A,  le  patologie  diagnosticabili   con   le
prestazioni  di  genetica  medica,  contrassegnate   da   un   codice
alfanumerico (Pxxx)  che  il  medico  e'  tenuto  a  riportare  sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; 
    b) nella colonna B, le patologie e condizioni  per  le  quali  e'
appropriata       l'esecuzione        di        prestazioni        di
citogenetica,contrassegnate da un codice alfanumerico (Cxxx)  che  il
medico  e'  tenuto  a  riportare  sulla  ricetta,  di  seguito   alla
prestazione prescritta; 
    c) nella colonna C, le patologie  e  condizioni  oncoematologiche
per le quali l'indagine genetica e/o  citogenetica  e'  indicata  per
confermare la diagnosi e/o definire la prognosi, a seguito a indagini
(biochimiche,    ematologiche,    morfologiche)     e     valutazioni
specialistiche; le patologie e condizioni sono contrassegnate  da  un
codice alfanumerico (Exxx) che il medico e' tenuto a riportare  sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; 
    d) nella colonna D, le patologie e condizioni  per  le  quali  e'
appropriata l'esecuzione di prestazioni di immunogenetica, a  seguito
di indagini (biochimiche, ematologiche, morfologiche)  e  valutazioni
specialistiche, contrassegnate da un codice alfanumerico  (Fxxx)  che
il medico e' tenuto  a  riportare  sulla  ricetta,  di  seguito  alla
prestazione prescritta; 
    e) nella colonna E, le patologie e condizioni  per  le  quali  e'
appropriata l'esecuzione di prestazioni  di  genetica  molecolare  su
materiale bioptico a seguito di indagini (istologiche e morfologiche)
e   valutazioni   specialistiche,   contrassegnate   da   un   codice
alfanumerico (Gxxx)  che  il  medico  e'  tenuto  a  riportare  sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta. 
  3. L'allegato 3, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, indica i criteri in base ai quali sono state identificate le
condizioni di erogabilita' delle prestazioni di odontoiatria, secondo
quanto previsto dall'art. 9, comma  5,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'allegato 2B
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29  novembre
2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza». 
    Roma, 9 dicembre 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

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