Mancanza o invalidità del consenso informato e relativa rilevanza penale

Penalmente rilevante se il consenso informato mancante abbia determinato l'impossibilità di conoscere le reali condizioni del paziente

martedì 26 maggio 2015

Cassazione Penale - Mancanza o invalidità del consenso informato e relativa rilevanza penale  – La Corte di Cassazione ha affermato che non è di regola possibile fondare la colpa sulla mancanza di consenso, perché l'obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza. La Corte rileva però che solo in un unico caso la mancata acquisizione del consenso potrebbe avere rilevanza come elemento della colpa: allorquando la mancata sollecitazione di un consenso informato abbia finito con il determinare, mediatamente, l'impossibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un'anamnesi completa. (Sentenza 21537/15)

FATTO: D.G.A. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere, in qualità di Direttore della Clinica ---- e medico curante di D.B.H., del reato di lesioni colpose aggravate in danno della predetta paziente, consistite in grave compromissione infettiva dei tessuti gengivali e ossei dell'arcata superiore (periplantite), per correggere i quali si erano resi necessari due interventi chirurgici (fatto avvenuto in data 23 novembre 2007). In conformità alle conclusioni dei consulenti tecnici dell'accusa, si affermava l'inadeguatezza del consenso informato per non avere il sanitario adeguatamente rassegnato le informazioni previste dall'art. 33 codice deontologico. Il giudice di appello, confermava la valutazione del primo giudice sulla genericità e grossonalità delle indicazioni contenute nel documento sottoscritto dalla paziente, che attribuiva al sanitario una sorta di arbitrio nella scelta delle tecniche di intervento, espressione di un totale disinteresse dell'imputato per le scelte della paziente in ordine alla propria salute. Ricorre per cassazione l'imputato.

DIRITTO: Ai fini dell'apprezzamento della colpa del sanitario nel caso di mancanza del consenso informato la Corte di legittimità già si è espressa, in materia di responsabilità medica, chiarendo che la mancanza o l'invalidità del consenso non ha alcuna rilevanza penale. Si tratta in particolare di apprezzare gli effetti penali che dall'eventuale mancato o invalido consenso possono derivare per il medico in caso di esito infausto o comunque dannoso del proprio intervento. La Corte rileva che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta vuoi omissiva, vuoi commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l'attività sia stata prestata con o in assenza di consenso. Cosicché, per intenderci, il giudizio sulla sussistenza della colpa non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il consenso informato del paziente. Con la importante precisazione che non è di regola possibile fondare la colpa sulla mancanza di consenso, perché l'obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza: infatti, l'acquisizione del consenso non è preordinata in linea generale ad evitare fatti dannosi prevedibili (ed evitabili), ma a tutelare il diritto alla salute e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole in relazione agli eventuali danni che possano derivare dalla scelta terapeutica in attuazione di una norma costituzionale (art. 32, comma 2). La Corte afferma però che solo in un unico caso la mancata acquisizione del consenso potrebbe avere rilevanza come elemento della colpa: allorquando, la mancata sollecitazione di un consenso informato abbia finito con il determinare, mediatamente, l'impossibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un'anamnesi completa. In questa evenienza, il mancato consenso rileva non direttamente, ma come riflesso del superficiale approccio del medico all'acquisizione delle informazioni necessarie per il corretto approccio terapeutico. Ebbene, è proprio questa la situazione verificatasi nel caso di specie, che giustifica la valorizzazione del tema del consenso rectius della mancanza del consenso come ulteriore profilo di colpa. La mancanza del consenso in tutta evidenza ha impedito non solo e non tanto alla paziente di accedere all'intervento, ma soprattutto qui decisivamente ha fatto sì che il medico si sentisse legittimato a prescegliere una metodica alternativa di intervento che chiaramente gli ha impedito di apprezzare le problematiche ossee della paziente, con effetti di rilievo decisivo ai fini dell'occorso
Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO