Impegno orario di lavoro dei medici del SET 118: lettera al Presidente Emiliano

Si chiede di voler convocare una riunione del CPR per analizzare le possibili criticità relative agli orari di lavoro dei medici del 118

giovedì 26 novembre 2015

La legge 161/2014, articolo 14 comma 1, abroga due precedenti norme italiane che avevano previsto una deroga alle norme comunitarie in tema di orari e riposi del personale sanitario dipendente, medici e non medici: "Art. 14. Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185 1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66".  

Infatti l’art. 41 comma 13  (dirigenza sanitaria) della legge 133/2008 prevedeva che  "Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche".

Ed il comma 6 bis - art. 17, del d.lgs.66/2003 a sua volta ribadiva che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori".

E' evidente che tali disposizioni di legge siano specificatamente rivolte alla deroga prevista per il personale dipendente.

Per quel che riguarda invece il personale convenzionato, l’ACN vigente per la medicina generale, all’interno delle modalità organizzative dei turni e degli orari di servizio, prevede già disposizioni rispettose dei diritti dei lavoratori e di quanto previsto in tema di orari e di riposo. Infatti ad esempio, la durata massima di ciascun turno non può superare le 12 ore cui deve seguire un pari periodo di riposo.

Nel ribadire la disponibilità a trovare ogni soluzione che garantisca da un lato la salute dei cittadini e dall’altro la salute degli operatori, si chiede di voler convocare una riunione del CPR per analizzare le ragioni delle possibili criticità relative agli orari di lavoro del personale medico del SET 118 anche considerando che la mancata copertura dei posti vacanti in pianta organica determina inevitabilmente un aumento delle ore di servizio a carico dei medici presenti. A tal fine la scrivente è disponibile a proporre possibili soluzioni da esplorare per addivenire, previa formalizzazione in accordi regionali che non apportino aggravio di spesa all’amministrazione, ad una celere copertura dei posti vacanti.

            Nell’attesa della convocazione del CPR, distinti saluti.

                                              

                                         Il Segretario Regionale

                                              Dott. Filippo Anelli

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