IRAP e medicine di gruppo: La definitiva capitolazione dell'Agenzia delle entrate

Di Dario Festa - consulente tecnico della Commissione Fisco della Fimmg Nazionale

martedì 24 maggio 2016

Con la recente Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, l’Agenzia delle entrate rivede il proprio orientamento in ordine all’assoggettamento ad IRAP dei medici di medicina generale, sia pure con specifico riferimento allo svolgimento dell’attività professionale attraverso la forma associativa della medicina di gruppo, dando definitivamente ragione alle rivendicazioni della F.I.M.M.G. che, da tempo, si batte per l’esclusione totale dall’IRAP dei proventi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale dei MMG.

Si badi bene che nel caso di specie non si tratta di un arrampicamento “sul carro del vincitore”, piuttosto del riconoscimento di una ricostruzione logico-giuridica elaborata dalla F.I.M.M.G. ed assegnata, già da tempo, alla stampa specializzata.

In un articolo pubblicato nel lontano 2012[1], il sottoscritto, proprio con riferimento all’impiego di personale da parte di un MMG, precisava che “… se è valido l’assunto che tutto ciò che è previsto nella Convenzione con il SSN risponde al requisito della minimalità … allora neppure l’utilizzo di un collaboratore di studio (e/o infermiere) dovrebbe rappresentare elemento costitutivo di esistenza dell’organizzazione”. Ciò in quanto “… la presenza del collaboratore di studio… non solo è prevista espressamente dalla Convenzione con il SSN – art. 59, lett. B), punto 6) – ma è dallo stesso SSN incentivata, con una indennità annua di euro 3,50 per assistito in carico”.

Questa ricostruzione logico-giuridica, elaborata in F.I.M.M.G., venne ritenuta, però, troppo spregiudicata, faziosa, non applicabile all’impiego di personale dipendente, il cui utilizzo, invece, configurava sempre il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Per avere ragione si è dovuto attendere l’intervento delle SS.UU. della Cassazione – Sentenza n. 7291/2016 – in cui la Suprema Corte, dopo aver escluso la riconducibilità della forma

associativa della medicina di gruppo fra le associazioni fra professionisti[2] trattandosi, piuttosto, di “ … un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica…”, ai fini dell’indagine circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione ha ritenuto applicabili gli stessi criteri fissati per l’esercizio delle attività professionali.

Da qui, l’insussistenza del presupposto impositivo in tutte quelle ipotesi in cui l’attività professionale è svolta con l’utilizzo del “minimo indispensabile” che, nel caso dei MMG, non può che avere come riferimento la convenzione con il SSN.

Così, ad esempio, nelle sentenze nn. 10240 e 1158, rispettivamente del 2010 e 2012, sia pure con esclusivo riferimento all’impiego di beni strumentali, la Suprema Corte ha precisato che “… la disponibilità … di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale … rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, …, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”.

In un impianto normativo così delineato, le SS.UU. della Cassazione, nella recentissima Sentenza n. 7291 del 2016, non hanno fatto altro che ricondurre, nell’ambito della minimalità, anche il personale dipendente della medicina di gruppo – rectius di segreteria o infermieristico – in considerazione della sua obbligatorietà ed essendone l’utilizzo “… previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col d.P.R. n. 270 del 2000” .

Adagiandosi sulla pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, a distanza di circa 6 anni dalla sua ultima pronuncia ufficiale – Circolare n. 28/E del 2010 – l’Agenzia delle entrate rivede il proprio orientamento escludendo dall’ambito applicativo dell’Irap i proventi derivanti da una attività professionale svolta secondo la forma associativa della medicina di gruppo.

A far data dal 18 maggio 2016 – data di pubblicazione della circolare n. 20/E – per ottenere l’esenzione dall’IRAP non sarà più necessario intraprendere la strada dei faticosi, oltre che incerti,  ricorsi tributari, essendone l’esclusione ormai disposta anche a livello amministrativo.

Oggi, dunque, si realizza uno degli obiettivi primari della F.I.M.M.G. ritenuto, inizialmente, disperato, impossibile da raggiungere, ma che è andato via via - sentenza dopo sentenza,

articolo dopo articolo – concretizzandosi sotto i colpi di una pressoché incessante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per una esenzione dall’Irap che, proprio con riferimento all’attività dei MMG, non ha, e non aveva, nulla da pretendere.