Job Act: duro colpo alle dimissioni in bianco

Il datore di lavoro che altera i moduli rischia una sanzione che va da 5.000 e 30.000 euro

venerdì 09 ottobre 2015

Fiscal Focus

Dopo anni di battaglia i lavoratori, specie le donne, si riprendono una bella rivincita contro quei datori di lavoro disonesti che, facendo loro firmare le dimissioni su un foglio “in bianco”, possono far valere il documento in sede di giudizio. La rabbia e l’umiliazione subita durante gli anni è tanta, dettata da un mercato del lavoro che a volte non lascia, purtroppo, scelta ai lavoratori. Tutto questo, però, sarà ben presto destinato a finire. Dal 24 novembre p.v., infatti, entreranno in vigore le nuove norme introdotte dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazione), che ridisegna le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. 

Stop alle “dimissioni in bianco” – Al comma 1 del menzionato articolo, il Governo esprime la volontà che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro. Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7gg dalla data di trasmissione del modulo. 

Successivamente sarà compito del Ministero del Lavoro, con un apposito decreto da emanare entro 90 giorni dall’entra in vigore del decreto in trattazione (24 settembre 2015), individuare i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. 

La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli art. 2, co. 1, lett. h), e art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003. Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione. 

Sanzioni – A norma dell’art. 26, co. 5 l’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro irrogata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.