Medici e Irap, l'accoglienza non accresce la capacità reddituale

Secondo la Cassazione l’avvalersi in modo non occasionale della collaborazione di terzi non è un fattore determinante ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione

giovedì 06 aprile 2017

Dott-Net

Per ricorrere nel presupposto dell’autonoma organizzazione è necessario che il ricorrente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e, di conseguenza, si avvalga del lavoro altrui in misura eccedente rispetto l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Viene nuovamente ricordato dall’ordinanzaemessa dai Giudici di Cassazione n. 7199 del 21 marzo 2017.

L’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi non costituisce un fattore determinante ai fini del riconoscimento della sussistenza dell’autonoma organizzazione. È comunque compito del giudice di merito, accertare in modo concreto se la prestazione lavorativa possa rappresentare un valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista. Nel caso in cui l’apporto di lavoro di terzi sia limitato all’accoglienza degli assistiti è implicitamente non idoneo ad accrescere la capacità reddituale del sanitario, a maggior ragione quando le relative spese non superano il 20%.

Nel caso in questione, gli elementi evidenziati, ovvero il dipendente part-time, il locale in affitto e l’autovettura non sono stati tali da integrare il presupposto di una attività organizzata tale da essere assoggettata al versamento dell’IRAP. Anche lo stesso compenso corrisposto al dipendente è stato ritenuto proporzionato allo svolgimento del compito affidatogli, non inducendo a sospettare la sussistenza di una prestazione più impegnativa, e di conseguenza più produttiva, di quella dell’accoglienza degli assistiti. Altro elemento decisivo è stato il rapporto fra i compensi percepitidal sanitario e le spese da lui sostenute per l'attività svolta, rilevato tra il 12 e il 19%.