IRAP e medici di medicina generale convenzionati con il SSN

L’Associazione professionale medica non è sufficiente per la tassazione IRAP

giovedì 12 febbraio 2015

Cassazione Civile- IRAP e medici di medicina generale convenzionati con il SSN - L’Associazione professionale medica non è sufficiente per la tassazione IRAP – L'associazione professionale, nei suoi contenuti concreti, appare diretta a garantire quell'organizzazione minimale prevista dall'Accordo Nazionale Collettivo, tenendo conto dell'esercizio della professione su più comuni e quindi necessariamente in più studi e il fatto di avvalersi di una persona per lavori di segreteria per quattro medici non realizza quell'autonoma organizzazione che costituisce presupposto impositivo. (Sentenza n. 1662/15)

FATTO: L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il Dott. F.E., medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha affermato il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004/2006, ritenendo che non ricorresse il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Il ricorso si fonda su un solo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e dell'art. 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c. , n. 3), censurandosi la sentenza gravata per aver escluso che nella specie ricorresse il presupposto impositivo IRAP, nonostante che il contribuente facesse parte di un'associazione professionale e nonostante che tale associazione mettesse a disposizione degli associati immobili attrezzature e personale (dipendente e non) con indubbio vantaggio rispetto all'esercizio dell'attività individuale.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha osservato che il giudice territoriale, con un giudizio di fatto non censurato dalla difesa erariale con il mezzo di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 5, ha accertato che l'associazione alla quale il contribuente aderisce non prevede sostituzione tra gli associati nell'assistenza alla rispettiva clientela e risulta "finalizzata esclusivamente all'utilizzo comune di sedi, attrezzature mediche e personale amministrativo". La fattispecie in esame, come ricostruita dal giudice di merito, non integra, dunque, un'ipotesi di esercizio in forma associata di un'arte o di una professione, bensì una forma di mera condivisione di servizi (e delle relative spese) tra soggetti ognuno dei quali svolge autonomamente la propria attività, trattenendone interamente il relativo reddito e senza alcuna partecipazione al reddito derivante dall'attività degli altri; non è dunque pertinente il riferimento della difesa erariale al combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, così come non pertinenti risultano i precedenti di legittimità richiamati nel ricorso (tutti relativi a controversie in cui la parte contribuente era uno studio professionale associato e non, come nel presente giudizio, una persona fisica). Alla stregua delle considerazioni che precedono non può quindi condividersi l'assunto - sul quale si fonda il ricorso della difesa erariale - secondo cui incorrerebbe nel vizio di violazione di legge ( D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) la negazione del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in capo ad un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale per il fatto che il medesimo si avvalga, in comune con altri professionisti, di "sedi attrezzature e personale amministrativo". L'apporto recato all'attività del professionista dalle suddette risorse materiali e umane integra il requisito impositivo dell'autonoma organizzazione solo ove esso ecceda, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale; e tale valutazione, che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, è stata effettuata negativamente dalla Commissione Tributaria Regionale ("L'associazione professionale, nei suoi contenuti concreti, appare diretta a garantire quell'organizzazione minimale prevista dall'Accordo Nazionale Collettivo, tenendo conto dell'esercizio della professione su più comuni e quindi necessariamente in più studi e il fatto di avvalersi di una persona per lavori di segreteria per quattro medici non realizza quell'autonoma organizzazione che costituisce presupposto impositivo") e non è stata censurata dalla ricorrente con il mezzo di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato). 

A cura di Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

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