Malattia, Inps: licenziabile medico di famiglia che non certifica online

il rientro al lavoro anticipato va comunicato all'INPS con rettifica telematica

mercoledì 03 maggio 2017

DOCTOR 33

Licenziabile il medico di famiglia che non certifica online la malattia, il proseguimento, la riammissione anzitempo del lavoratore; passibile di perdere l'indennità non solo il lavoratore che non si fa trovare a casa perché è tornato al lavoro, ma anche quello che si scoprisse non aver comunicato all'Inps il rientro anticipato: con la circolare 79 l'Inps torna sui certificati di malattia. E si sofferma sui casi in cui viene a sapere che un lavoratore malato si è ripresentato prima al lavoro (accolto "ovviamente" a braccia aperte).

Norma antispreco- Il certificato di malattia ha il valore di domanda di prestazione (non per i lavoratori autonomi, Co.co.co e borse di studio). L'Inps chiede che prima del rientro sia fatta rettificare la data di prognosi, «il mancato tempestivo aggiornamento può indurre l'Istituto a ritenere che l'evento di malattia sia ancora in corso e ad inviare, ad esempio, inopportuni controlli domiciliari con derivanti oneri a suo carico. Emerge anche il rischio di erogare prestazioni non dovute, con conseguente necessità di attivarsi per recuperarne le quote».

Obblighi delle aziende- In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso i datori di lavoro non possono consentire al lavoratore la ripresa dell'attività. «L'articolo 2087 del codice civile impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e il dlgs 81/2008 articolo 20 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone sul luogo di lavoro. Il dipendente... potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata».

Rischi per i lavoratori- Inps ricorda che chi non si fa trovare alla visita di controllo o non comunica (o comunica tardi) la ripresa anticipata del lavoro, incorre nelle sanzioni per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo: 100% dell'indennità per massimo 10 giorni in caso di prima assenza; 50% nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza; 100% dell'indennità dalla data della terza assenza. Affinché la rettifica sia considerata tempestiva, deve arrivare prima del rientro in azienda e va chiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato che riportava una prognosi più lunga.Anche nel caso in cui il medico debba utilizzare il servizio alternativo di Contact Center l'invio andrà fatto prima del rientro anticipato al lavoro. «Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi» da inviare subito all'Inps e al datore di lavoro.

Licenziamenti di medici- Nella comunicazione, l'Inps ricorda che il flusso telematico delle certificazioni di malattia risulta operativo su tutta Italia ma "continuano ad essere segnalate dalle Strutture territoriali Inps non poche situazioni di inadempienza da parte dei medici curanti circa l'obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti, per l'Istituto e per le aziende interessate. Al riguardo, si ribadisce che la citata inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare - salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione - per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati Ai sensi dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 1/2010, l'inosservanza, se reiterata, comporta per il medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.

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