Su medici e odontoiatri l'ombra dello spesometro

Nuove comunicazioni trimestrali in attesa di esonero per chi invia al Sistema tessera sanitaria

giovedì 29 dicembre 2016

ITALIA OGGI
Medici e odontoiatri esonerati per le operazioni del 2015, nel 2017 saranno costretti al doppio invio anche per le operazioni del 2016 Deve essere scongiurato il rischio che imprese e professionisti siano costretti alla duplicazione degli adempimenti

di Daniele Menciassi Se il «Milleproroghe» o un altro decreto-legge in preparazione in queste ore non aggiusteranno di nuovo il tiro, per tutti i soggetti che effettuano gli invii delle operazioni al Sistema tessera sanitaria (a prò della dichiarazione dei redditi precompilata) tornerà l'incubo del doppio adempimento.

 In particolare, i medici, gli odontoiatri e gli altri soggetti che nel 2016 sono stati esonerati per le operazioni del 2015, nel 2017 saranno costretti al doppio invio anche per le operazioni del 2016. Questo è quanto risulta dall'attuale assetto legislativo. Strutture sanitarie, farmacie, medici e odontoiatri. Il decreto 31 luglio 2015 del Mef ha fissato le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie (effettuate nel 2015) al Sistema tessera sanitaria (Sts), da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, da parte delle Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché degli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Il tutto, dopo le polemiche di fine anno scorso, a causa del doppio obbligo di invio: del normale «spesometro annuale» fiscale, e dell'invio al Sts.

 La querelle fu risolta, per quel momento, dal comma 953 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) il quale introdusse una norma secondo la quale, sostanzialmente, «al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni (spesometro) è (stato) escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria». L'adempimento 2016 per le spese 2015, quindi, è stato così evitato. Ma quest'anno, nel 2017 per le spese 2016, la stessa esclusione al momento non c'è, e tut- ti i soggetti interessati si stanno chiedendo se devono organizzarsi per la doppia comunicazione, o se possono contare sul fatto che l'esclusione sarà confermata anche per le operazioni del 2016.

I nuovi soggetti obbligati dal 2016. Con il decreto 1 settembre 2016 del Mef, a partire dalle spese del 2016, la platea dei soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria è stata ampliata per comprendere, in particolare, anche gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico (che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute circa il confezionamento di dispositivi medici).

Per tali soggetti, al fine di semplificarne gli adempimenti, all'art. 4 dello stesso decreto è previsto che l'obbligo del normale «spesometro» annuale sia escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sts. Quindi, per questi soggetti ci sarebbe una norma di esclusione «a regime», diversa da quella dei medici e strutture sanitarie (il primo gruppo di obbligati), per i quale l'esclusione è stata solo «in via sperimentale» per il 2016 (spese 2015). Le nuove comunicazio- ni trimestrali dal 2017. Nel suddetto panorama normativo già «asimmetrico» di per sé, però, è recentemente intervenuto il di 193/2016, convertito dalla Legge 225/2016, che all'art. 4 ha totalmente riscritto la norma-base dello «spesometro» (cioè l'art. 21 del di 78/2010) dandole un contenuto di dati, una cadenza periodica e uno scopo accertativo più stringenti e che sembrano mal conciliarsi con la tempistica degli invii al Sts. In effetti, mentre ai fini della dichiarazione precompilata, l'invio al Sts può avvenire tutti i giorni come anche solo una volta l'anno (ed eventuali correzioni sono possibili senza problemi in ogni momento, fino a una data-limite annuale), la comunicazione dei dati ai fini prettamente fiscali è ora richiesta non più annualmente bensì trimestralmente (e le possibili correzioni sono tracciate e comunque limitate nel tempo, a ridosso delle scadenze).

 La «convivenza» dei due obblighi, quindi, dovrà essere ricomposta. Una soluzione, però, andrà trovata, perché imprese e professionisti non possono essere obbligati a una sostanziale duplicazione di adempimenti: o si «allarga» il calendario delle nuove comunicazioni ora trimestrali, o si restringe la tempistica delle comunicazioni al Sts, in modo che i due obblighi si avvicinino o coincidano, e l'uno possa sostituirsi all'altro. E siccome i tempi per organizzarsi sono stretti, il decreto Mille-proroghe di prossima emanazione sembra essere proprio lo strumento giuridico appropriato per intervenire in proposito