IRAP Medici di base: l’Agenzia prevede di soccombere e rinuncia al ricorso

La Cassazione rinuncia al terzo grado di giudizio nei confronti di un MMG

mercoledì 23 luglio 2014

Fonte: La Stampa ed. Web

Che ai medici convenzionati non si possa applicare l’IRAP, ne ha preso atto anche l’Amministrazione che, conscia del mutato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha deposto le armi e ha rinunciato all’ennesimo giudizio volto a difendere la pretesa impositiva. 

La Corte, infatti, con il decreto del 21 luglio 2014, n. 16534, non ha dovuto far altro che dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia da parte dell’Agenzia ricorrente. A giudicare dall’ultima pronuncia di legittimità in materia, la scelta dell’Amministrazione appare condivisibile: solo pochi giorni prima, il 18 luglio, la Corte depositava la sentenza n. 16467, con cui, rigettando il ricorso dell’Agenzia, confermava il rimborso IRAP ad un medico chirurgo, già disposto in entrambi i gradi di merito. 

In quest’ultima fattispecie, che esula dall’ipotesi del medico di base (sempre escluso dall’applicazione in virtù dello studio che è obbligato ad avere per instaurare e mantenere il rapporto convenzionato con il S.S.N.), il professionista si avvaleva di strutture messegli a disposizione da una clinica, che, però, come constatato dai Giudici, non facevano capo al medico stesso, bensì egli si limitava a svolgere l’attività “all’interno di una struttura da altri organizzata”. E, in questi casi, l’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97, esclude che i proventi percepiti dal professionista siano soggetti all’imposta. 

A nulla rilevando le lamentele avanzate dall’Agenzia circa le spese di locazione e noleggio, i compensi a terzi, il valore dei beni strumentali. Quest’ultimi, che i Giudici accertano essere costituiti solamente da “autovettura, mobili d’ufficio, piccola attrezzatura tecnica indispensabile”, non bastano per negare il rimborso al chirurgo che non si avvaleva dell’ausilio di dipendenti o collaboratori. 

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