Job Act autonomi: aggiornarsi conviene

Il jobs act autonomi aumenta la deducibilita’ delle spese di formazione.

venerdì 30 giugno 2017

Doctorsite

Il nuovo Jobs Act dei lavoratori autonomi (legge 81/2017, art. 9) migliora la disciplina fiscale delle spese di aggiornamento professionale, con un grande vantaggio per tutti i medici e gli odontoiatri. La disposizione in parola modifica il regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi (art. 54, comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986), prevedendo la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese sostenute dai lavoratori autonomi. Si ricorda che il regime previgente (art. 54 citato) consentiva la deduzione per le spese di partecipazione a "convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale", incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare.

La nuova disciplina invece ammette:

l’integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché delle spese di iscrizione a convegni e congressi;
l’integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità", mirati a "sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro";
l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Questa disposizione assume particolare rilevanza anche per l’Enpam in quanto le novità introdotte incidono sull’imponibile reddituale che i liberi professionisti sono tenuti a dichiarare all’Ente e di conseguenza sul relativo importo del contributo dovuto alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale. A norma dell’art. 3, comma 2bis del Regolamento del Fondo Generale, infatti, “Ai fini della determinazione dell’imponibile [….] si tiene conto esclusivamente delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale”.

In altre parole, il risparmio non riguarda soltanto il Fisco, ma anche i contributi dovuti in favore dell’Enpam.