Videosorveglianza e sanità, provvedimenti e raccomandazioni del Garante per la privacy

Va evitata la diffusione delle immagini di ammalati su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

martedì 06 dicembre 2016

DOCTOR 33

Sono diversi i sistemi di videosorveglianza installati in ambito sanitario sui quali sono stati emessi dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati Personali e che lo stesso ha riportato nella Relazione del 2015. Tra questi si evidenzia il provvedimento a un'Asl, nel quale le viene ricordato che l'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti, stante la natura sensibile di molti dati che possono essere raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Nel medesimo provvedimento il Garante, nel far presente che devono essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411), ha, altresì, evidenziato che il titolare del trattamento deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (ad es., personale medico ed infermieristico) e che devono essere invece previsti, nel caso di reparti dove non sia consentito l'accesso (ad es., rianimazione), adeguati accorgimenti tecnici per limitare la visione dell'immagine, da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti di ricoverati), solo del proprio congiunto o conoscente.

Considerato che le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere diffuse (art. 22, comma 8, del Codice), va evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
Nella medesima occasione è stata richiamata l'attenzione sulla necessità che il titolare o il responsabile designino per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini; deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni(ad es., registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Sempre in ambito sanitario, l'Ufficio ha fornito alcune precisazioni relative ai casi in cui è necessaria la verifica preliminare del Garante: in particolare, un istituto aveva sottoposto a verifica preliminare la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza per la tutela dell'incolumità dei lavoratori, per il controllo delle stanze di degenza e per il monitoraggio dei pazienti ricoverati non autosufficienti e portatori di handicap psichico/fisico; ciò, anche al fine di acquisire ogni informazione necessaria in caso di eventi problematici connessi con la gestione dei pazienti o di eventi delittuosi, considerato che il medesimo istituto era stato in passato coinvolto in una indagine di polizia per maltrattamenti degli ospiti della struttura da parte di medici e operatori sanitari. Al riguardo, l'Ufficio nel ricordare le ipotesi in cui i trattamenti di dati personali effettuati tramite videosorveglianza devono essere sottoposti alla verifica preliminare dell'Autorità, ha fatto presente che i trattamenti prospettati non fossero riconducibili alle predette ipotesi e, pertanto, non occorreva sottoporli alla verifica preliminare dell'Autorità.

Analogamente, a una cooperativa che aveva formulato una istanza di verifica preliminare per prolungare sino a tre mesi i tempi di conservazione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, con la finalità di tutela dei beni e della salute degli assistititi in relazione a possibili atti di autolesionismo e di aggressione da parte di altri assistititi e conseguente accertamento di responsabilità civili e penali, è stato rappresentato che, poiché compete esclusivamente alle Forze di polizia il perseguimento di finalità di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'istante non poteva installare sistemi di videosorveglianza per il perseguimento di tali finalità (nota 18 dicembre 2015).


Monica Gobbato
Avvocato digitale. Docente e consulente di privacy e diritto dell'informatica