Certificati medici rilasciati dai MMG.

Nuova sentenza del TAR sulla funzione giuridica del medico di base per la certificazione e prescrizione sul ricettario regionale.

martedì 30 gennaio 2018

Doctorsite

La Sentenza n. 1161 del TAR della Lombardia sezione distaccata di Brescia del 23/09/2017 ritorna su un tema che abbiamo già affrontanto in passato, ossia la funzione giuridica del Medico di Medicina Generale quando certifica e prescrive sul ricettario regionale, quindi nella sua qualità di pubblico ufficiale, o quando effettua tale attività in regime di libero professionista.

Il caso che vi sottoponiamo prende origine da un provvedimento, impugnato davanti al TAR, della Prefettura di Brescia, che disponeva l’annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto da un immigrato con il datore di lavoro, a conclusione dell’iter avviato ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare ai sensi del D.lgs. 109/2012.

Il lavoratore straniero, per dimostrare la validità del contratto di lavoro sottoscritto in data 15/10/2013, doveva provare che in data 31/12/2011 era presente in Italia.

Tale prova veniva fornita mediante esibizione di una pagina del passaporto che riportava una annotazione in data 21.10.2011 di un funzionario del Consolato Generale dell’India a Milano.

A seguito dei riscontri effettuati dalla Prefettura di Brescia presso il Consolato Generale dell’India a Milano, veniva del tutto disconosciuta l’annotazione apportata sul passaporto del ricorrente, la quale quindi veniva ritenuta falsa, così come lo stesso passaporto esibito.

Sulla base di tali elementi la Prefettura, ritenendo l’insussistenza di elementi comprovanti la presenza dello straniero in Italia almeno alla data del 31.12.2011, provvedeva a far decadere i benefici conseguiti per mezzo di dichiarazioni risultate false.

Con il ricorso al TAR lo straniero impugnava l’ annullamento del contratto di soggiorno, lamentando di non essere stato ascoltato a sua difesa dalla Prefettura, perché era in possesso di altra documentazione idonea a comprovare la presenza in Italia nel 2011 ossia di un certificato medico riportante una prescrizione redatta in suo favore in data 10/8/2011), documentazione che l’interessato avrebbe tempestivamente potuto esibire.

Il TAR disponeva una istruttoria al fine di accertare l’autenticità del certificato medico prodotto in giudizio dal ricorrente. L’esito di tale procedimento accertava l’autenticità del documento esibito, rilasciato da un Medico di Medicina Generale in regime di libera professione.

I Giudici Amministrativi dopo aver valutato le prove hanno motivatamente respinto il ricorso del cittadino straniero, sottolineando la non utilizzabilità del certificato medico esibito successivamente, seppure autentico, in quanto certificato redatto dal medico in qualità di libero professionista e non nell’esercizio dell’attività di medico convenzionato con l’ASL, circostanza quest’ultima che sola consente di attribuire ai certificati rilasciati dai medici il valore di documento proveniente da organismo pubblico, idonei quindi a conferire certezza legale ad un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la data in cui la prestazione medica è stata effettuata.

Infatti, il certificato medico successivamente prodotto dall’interessato e riportante una prescrizione medica effettuata in suo favore dal Medico in data 10 agosto 2011, non è idoneo ad attestare la presenza dello straniero in Italia, non provenendo da un organismo pubblico idoneo a certificare la data in cui la prestazione medica è stata effettuata.

Il TAR sottolinea che va esclusa la natura di “organismo pubblico” dell’autore della certificazione, anche ove si tratti di un medico di medicina generale, così come affermato nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso il 4/10/2012 al Ministero dell’Interno, la quale ribadisce che la certificazione medica può essere ritenuta comprovante i dati in essa contenuti se proveniente da una struttura pubblica, mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista, in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale a un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data” della prestazione medica.

Si è così ribadito e consolidato il principio giurisprudenziale: “…non può trascurarsi che il medico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il Sistema Sanitario Nazionale, se e in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che a esso lo lega. In altre parole, il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato rilasciato”.