Autodiagnosi in farmacia, Entrate: per documentare basta lo scontrino

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito di Federfarma

lunedì 08 maggio 2017

Federfarma

Basta lo scontrino parlante per documentare fiscalmente le prestazioni e i servizi di autoanalisi erogati dalle farmacie. E’ la valutazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto nei giorni scorsi alla richiesta di consulenza giuridica avanzata quest’inverno da Federfarma, nell’intento di arrivare una volta per tutte a una delle semplificazioni più agognate dai titolari. Ad anticipare il responso dell’Agenzia è stato ieri Giampietro Brunello, consulente di Federfarma per le materie fiscali ed ex amministratore delegato della Sose (la Società per gli studi di settore che fa capo al ministero delle Finanze): la risposta delle Entrate, ha spiegato Brunello nel suo intervento al “Convegno dei commercialisti”, l’ormai consueto incontro che la Federazione organizza a Cosmofarma per fare il punto sui provvedimenti fiscali e tributari del comparto, «è giunta al momento per le vie brevi, ma entro una decina di giorni giungerà anche la lettera ufficiale», che Federfarma provvederà poi a rigirare agli associati.

Nella sua richiesta di intervento, in particolare, Federfarma faceva notare che se al contribuente basta allegare alla dichiarazione dei redditi lo scontrino parlante per ottenere la detraibilità delle spese sostenute per i servizi di autoanalisi in farmacia, «appare ragionevole e logico che anche i corrispettivi di quelle prestazioni possano essere attestati mediante l’emissione dello scontrino». Il documento, ricordava infatti la Federazione, garantisce «la certificazione del corrispettivo dell’operazione» e contiene «tutti gli elementi informativi idonei fiscalmente a individuare in maniera compiuta le parti della transazione, la sua natura e gli elementi contabili indispensabili». Nessuna obiezione dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale lo scontrino è «succedaneo» della fattura a patto che sia emesso dalla farmacia (e non dall’eventuale professionista sanitario che eroga la prestazione, nel qual caso si ritorna alla fattura) ed è parlante, ossia riporta il codice fiscale dell’acquirente nonché quantità e natura della prestazione.

Dall’Agenzia delle Entrate è giunta la risposta anche al secondo quesito rivolto nella circostanza da Federfarma, relativo all’esenzione dall’iva delle prestazioni di autoanalisi in farmacia. Nella sua lettera, la Federazione sosteneva che le analisi «eseguite personalmente dal cliente-paziente con l’utilizzo di apparecchiature strumentali messe a disposizione dalla farmacia, pur mancando sul momento di una presenza professionale, sono comunque prodromiche di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, successivamente rese da figure professionali qualificate e, pertanto, possono beneficiare dell’esenzione iva». Di avviso differente l’Agenzia delle Entrate, secondo la quale rimangono esclusi dall’imposta soltanto i servizi forniti dalle farmacie con l’intervento di un professionista sanitario. Le analisi di autocontrollo, invece, sono assoggettate all’aliquota ordinaria (22%) laddove sia il paziente a somministrarsele in totale autonomia e senza l’assistenza di operatori sanitari.