Valutazione dei Rischi e Corsi RSPP

Comunicazione FNOMCeO n. 45/2013

mercoledì 12 giugno 2013

facendo seguito alla Comunicazione n. 36 del 15 maggio 2013, si ritiene opportuno trasmettere le FAQ sulle procedure standardizzate (Ali. n. 1) pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che possono essere strumento di supporto per tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori che abbiano proceduto nel rispetto dei termini ( 1° giugno 2013) alla redazione della valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.

Si ricorda, infatti, che il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un documento dinamico, che deve quindi essere oggetto di aggiornamento e revisione al fine di assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.


Al tempo stesso si ritiene opportuno ribadire (Vedi Comunicazione n. 7 del 5 febbraio 2013) che, qualora uno studio medico o odontoiatrico che occupa fino a 10 lavoratori, abbia già un proprio documento di valutazione dei rischi, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le procedure standardizzate, fermi restano gli obblighi di aggiornamento legati alla natura dinamica del DVR (Ali. n. 2 interpello n. 7/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).


Di seguito si riporta la tipologia di corsi che i titolari di studio medico e odontoiatrico, i quali svolgano direttamente le funzioni di responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08, debbono obbligatoriamente svolgere.


Il titolare di studio medico o odontoiatrico, che occupa lavoratori, il quale alla data del 11 gennaio 2012 abbia già svolto corsi di formazione ex art. 3 del decreto 16 gennaio 1997 è esonerato dallo svolgimento del corso ex novo di 48 ore per RSPP, ma dovrà svolgere il corso di aggiornamento di 14 ore entro 5 anni a far data dal 11 gennaio 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Accordo del 21 dicembre 2011 stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.


Il titolare di studio medico o odontoiatrico, che occupa lavoratori, il quale svolga direttamente le funzioni di RSPP da data anteriore al 31 dicembre 1996 e che, quindi, era esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95 del D.Lgs. 626/94 ora abrogato, é esonerato dallo svolgimento del corso ex-novo di 48 ore per RSPP, ma dovrà svolgere il corso di aggiornamento di 14 ore entro 2 anni a far data dal 11 gennaio 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Accordo del 21 dicembre 2011 stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.


Il titolare di studio medico e odontoiatrico, che abbia invece svolto i corsi di formazione per RSPP ex Accordo 26 gennaio 2006, è esonerato dallo svolgimento del corso ex novo di 48 ore, ma dovrà svolgere il corso di aggiornamento di 14 ore entro 5 anni a far data dal 11 gennaio 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Accordo del 21 dicembre 2011 stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.


Il titolare dello studio medico o odontoiatrico, che occupa lavoratori, il quale abbia svolto entro la data del 11 luglio 2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11 gennaio 2012 rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto 16 gennaio 1997, è esonerato dallo svolgimento del corso ex novo di 48 ore, ma dovrà svolgere il corso di aggiornamento di 14 ore entro 5 anni dal giorno dell'effettivo completamento del corso prima citato.


Per quanto riguarda i collaboratori dello studio medico o odontoiatrico essi sono equiparati alla figura dei lavoratori (sono esclusi i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile - c.d. impresa familiare). In questo caso il titolare dello studio medico o odontoiatrico è tenuto a far svolgere ad essi un corso di formazione per lavoratori della durata di 16 ore (Accordo del 21 dicembre 2011 stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni concernente la formazione dei lavoratori).

Sempre con riferimento alla figura dei lavoratori è poi previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
In conclusione giova ovviamente sottolineare che è condizione obbligatoria, per continuare a svolgere il ruolo e le funzioni di RSPP, effettuare i corsi di formazione sopraccitati; in caso contrario si decade automaticamente dall'incarico di RSPP per mancanza di titolo. Si rileva, inoltre, che spetta al datore di lavoro la verifica di tali adempimenti. Grava, infatti, sul datore di lavoro l'apparato sanzionatorio in caso di mancata nomina del RSPP (arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 A 6.400 euro).


Pertanto in tal caso il titolare di studio medico e odontoiatrico che occupa lavoratori dovrà nominare un nuovo RSPP che abbia i titoli professionali richiesti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

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