FNOMCeO: Inserimento dei titoli stranieri negli elenchi degli ordini provinciali

Circolare FNOMCeO n. 69

lunedì 16 novembre 2015

Alcuni Ordini, chiedono ulteriori informazioni sulle migliori modalità di inserimento dei titoli stranieri nell'anagrafica da trasmettere alla Fnomceo.
A questo riguardo si rinvia anche alle precedenti comunicazioni n. 43/2015 e n. 35/2015.
Si conferma quindi che, l'elemento più importante è costituito dal decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, sia per quel che riguarda i diplomi di laurea rilasciati nei paesi comunitari sia per quel che riguarda i diplomi di laurea rilasciati nei paesi extracomunitari.
Per quanto concerne la libera circolazione dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all'area sanitaria, la normativa di riferimento è data dalle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, cui l'Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, mentre, riguardo al riconoscimento di titoli conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari, la normativa è costituita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione) e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, e succ. mod. e int.
Gli effetti giuridici derivanti dal diploma di laurea conseguito all'estero, derivano dalla data di tale riconoscimento. Si ricorda ancora che, il decreto ministeriale di riconoscimento ha valore abilitante. In questo caso ovviamente non dovrà essere compilata la sezione relativa all'abilitazione.
Ulteriore modalità di recepimento del titolo straniero è costituita dal riconoscimento conseguito presso una Università italiana che per altro non ha valore abilitante. In questo caso invece dovrà essere compilata la sezione abilitazione, in riferimento al diploma di laurea riconosciuto dall'Università italiana.
Anche se, non produce effetti giuridici, è necessario inserire nel campo dell'anagrafica anche la data di conseguimento del diploma di laurea estero, al fine di consentire una più completa conoscenza della situazione del medico in riferimento al paese di provenienza.
Occorre compilare con la maggior completezza possibile le sezioni indicate nel manuale "descrizione e schema del flusso informatico OO.MM-Fnomceo-Enpam (versione 9.5)".
Qualora l'Ordine non sia a conoscenza del dato relativo al diploma di laurea straniero, dovrà chiedere ovviamente all'iscritto la relativa informazione.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Chersevani

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