Contratto per i dipendenti di studi medici e dentistici: le novità

In attesa della firma definitiva, l'ipotesi di accordo è applicabile per gli adeguamenti economici e normativi.

giovedì 28 maggio 2015

Fonte:PMI

Rinnovato il contratto che riguarda i lavoratori negli studi professionali. La norma interessa medici, anche in associazione, dentisti e tutti i professionisti con personale dipendente. Le 19 associazioni di categoria, aderenti alla Confederazione nazionale libere professioni, hanno, dunque, approvato all'unanimità l'ipotesi di rinnovo del Ccnl sottoscritta il 17 aprile 2015 da Confprofessioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs). In attesa della firma definitiva, l'ipotesi di accordo è applicabile per gli adeguamenti economici e normativi.

Il provvedimento interessa circa un milione e mezzo tra lavoratori subordinati, tra cui i dipendenti di studi medici e dentistici. Per Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni: «Il nuovo contratto degli studi è la miglior risposta per fronteggiare la crisi che ha colpito il comparto professionale. Per la prima volta i liberi professionisti potranno beneficiare delle coperture di welfare contrattuale. Si tratta di una novità assoluta nel panorama degli studi, introdotta per far fronte alla difficile situazione economica in cui versa il settore professionale». In più, aggiunge Stella: «Attraverso il potenziamento degli strumenti della bilateralità verrà attivato un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori di studi professionali che attraversano un periodo di crisi. Inoltre, viene previsto un rimborso al datore di lavoro del 50% della retribuzione derivante dalla concessione del permesso studio ai lavoratori».
Molte le novità, tra cui
il congedo parentale ad ore;
gli aumenti retributivi con decorrenza aprile 2015, gennaio 2016, settembre 2016, marzo 2017 e settembre 2017;
l'introduzione di uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 ed i disoccupati di lunga durata;
l'estensione delle forme di assistenza esercitata dagli enti bilaterali di settore (Cadiprof - Ebipro) in favore di tutti coloro che operano all'interno degli studi professionali: datori di lavoro, collaboratori e lavoratori dipendenti. Al finanziamento dell'assistenza integrativa per i liberi professionisti datori di lavoro è destinata una quota pari a 3 euro del contributo complessivo di 22 euro mensili;
la previsione di un rimborso al datore di lavoro del 50% della retribuzione derivante dalla concessione del permesso studio ai lavoratori.
 
Da ricordare le nuove nome sulle assunzioni agevolate previste dalla Legge di Stabilità 2015 che riguardano anche gli studi professionali: lo rileva un approfondimento della Fondazione Consulenti del Lavoro, che analizza nel dettaglio il nuovo sgravio contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, previsto dal comma 118 della manovra.

Datori di lavoro e contratti

Innanzitutto, viene rilevato che la norma fa riferimento ai “datori di lavoro privati”, comprendendo quindi oltre alle imprese anche i professionisti, quindi appunto gli studi professionali, compresi quelli organizzati in forma associata. L’agevolazione è riconosciuta anche alle aziende private a capitale pubblico (perché il soggetto giuridico è privato). Non è invece ammessa per i dipendenti pubblici.
Non ci sono criteri di limitazione territoriale, il beneficio riguarda l’intero territorio nazionale, e questo esclude l’applicazione di  una serie di norme comunitarie sugli aiuti di stato, come ad esempio quella in base alla quale per accedere agli incentivi le nuove assunzioni devono comportare un effettivo aumento di organico. In pratica, sono agevolate tutte le assunzioni 2015 a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che aumenti o meno l’organico aziendale.

Assunzioni agevolate: l’incentivo

L’agevolazione consiste in un esonero contributivo fino a un tetto massimo di 8060 euro su base annua, per 36 mesi. Non è chiarissimo, precisano i Consulenti del lavoro, se l’esonero si riferisca a tutti i contributi, oppure solo a quelli previdenziali (il che escluderebbe i contributi assistenziali). Il citato comma 118 della legge 190/2014 parla di “complessivi contributi previdenziali“, espressione che secondo l’analisi proposta lascerebbe aperte diverse interpretazioni. I Consulenti del lavoro ritengono corretto «valorizzare l’aggettivo “complessivi” per comprendere nell’esonero anche i contributi assistenziali (c.d. contributi minori)». Unica accezione, espressamente prevista dal testo della legge, i contributi INAIL, non compresi nell’esenzione.  Attenzione: l’esonero contributivo non è cumulabile con altre riduzioni previste dalla normativa.

I Consulenti del lavoro pongono anche un altro dubbio di carattere strutturale: non è chiaro se si tratta di un’agevolazione contributiva o di un taglio al costo del lavoro. Propendono per la seconda ipotesi, perché la legge parla di “esonero”, non usando invece altri termini che normalmente di riferiscono a un’agevolazione contributiva. Se però fosse invece un’agevolazione contributiva, le imprese (o studi professionali) sarebbero tenute a rispettare anche una serie di altre norme. Per la precisione, quelle previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006: