Pensioni: novità in Finanziaria su cumulo oneroso, ricongiunzioni e totalizzazione

Snellito il meccanismo di calcolo, che diventa, non necessariamente oneroso

giovedì 15 dicembre 2016

DOCTOR 33

Cumulare le porzioni di contributi versate a enti previdenziali diversi senza svenarsi? Con l'ultima Finanziaria -legge 228/2017 - non solo potrà farlo chi va in pensione di vecchiaia (a 66 anni suonati in ambito Inps), ma anche chi va in pensione di anzianità o "anticipata" secondo i requisiti della "riforma Fornero", cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Lo prevede il comma 195 della legge, che è stata approvata ma non è ancora pubblicata. Sono coinvolti tutti i regimi previdenziali per i liberi professionisti, incluso l'Enpam di medici e odontoiatri, ambito dove nel 2017 si va in pensione di vecchiaia a 67 anni e 6 mesi e si può avere la pensione di anzianità compiuti i 42 anni di contribuzione.

Dal 2017 per mettere insieme periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatoria non si dovrà ricorrere per forza alla ricongiunzione onerosa, con la quale tutti gli spezzoni contributivi sono fatti confluire, in genere a caro prezzo, in un unico ente che li rivaluta secondo i propri criteri di calcolo. Con il cumulo gratuito, poniamo, un lavoratore dello spettacolo che poi abbia trascorso un periodo nell'esercito, si sia laureato in medicina, congedatosi sia passato all'ospedale e infine si sia pensionato da medico convenzionato potrà chiedere l'assegno pensionistico facendo domanda all'ultimo ente dove ha contribuito (nel caso in questione nulla più osta a che si tratti dell'Enpam) che girerà i suoi dati alle altre gestioni. Di queste ultime, ciascuna calcolerà la sua quota "dovuta" sulla base dei contributi versati e l'Inps -ricevuta la domanda - verserà fisicamente l'assegno. Poi le casse privatizzate rimborseranno l'Inps ciascuna per la porzione ad essa spettante.

«In presenza dei requisiti di età e contribuzione, la pensione avrebbe decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti e verrebbe liquidata con un unico assegno, somma dei vari spezzoni determinati da ciascuna cassa coinvolta nel cumulo col calcolo in pro quota, cioè in base ai rispettivi periodi maturati e secondo le rispettive normative di calcolo», conferma Marco Perelli Ercolini esperto di previdenza e membro dell'Osservatorio Anziani Enpam sul sito www.perelliercolini.it». Certo, non sempre il cumulo sarà conveniente. In altra nota (www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22193), Augusto Moriga dirigente della cassa dei giornalisti Inpgi, spiega che chi ha in corso una pratica di ricongiunzione onerosa con un ente previdenziale prima di optare per il cumulo gratuito - c'è un anno di tempo - deve sapere che potrebbe rinunciare a eventuali vantaggi ottenibili accentrando la richiesta di assegno pensionistico all'ultimo ente al quale si è contribuito. Meglio dunque premunirsi con più calcoli e più prospetti.

Ricordiamo che, come terza opzione, per agganciare tra loro spezzoni contributivi resta l'istituto della "totalizzazione" (decreto legislativo 42/2006) che non è oneroso. Qui, un po' come nel cumulo, si ripartisce la pensione tra i vari enti previdenziali ma l'assegno è calcolato interamente con il sistema contributivo, secondo quanto si è versato ad ogni singolo ente al quale s'è fatta domanda. Infine, una nota importante per chi conclude la sua "spezzettata" carriera come medico ospedaliero. Se chiede il cumulo con i requisiti dell'anzianità dovrà aspettare qualche mese per l'assegno, come avviene per la totalizzazione: sempre secondo la Finanziaria 2017, per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Mauro Miserendino