Finta malattia, il certificato non basta

Valido il recesso se esistono elementi oggettivi che provano l'inesistenza della patologia denunciata

mercoledì 17 agosto 2016

SOLE24ORE: II certificato medico non basta ad attestare l'esistenza della malattia del lavoratore quando esistono elementi oggettivi che provano l'inesistenza della patologia denunciata dal dipendente come motivo per assentarsi dal lavoro. La Corte di cassazione (sentenza n. 17113, depositata ieri) torna ad affrontare la spinosa questione della valenza che assumono i certificati medici quando il dipendente tiene una condotta palesemente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante. La vicenda al vaglio dei giudici di legittimità riguarda un lavoratore licenziato per «simulazione fraudolenta dello stato di malattia»; il licenziamento era stato intimato in quanto l'azienda aveva accertato che aveva compiuto tutta una serie di azioni e movimenti incompatibili con la malattia che PER LA CASSAZIONE Il datore di lavoro può incaricare un'agenzia investigativa di seguire il dipendente assente anche se c'è un semplice sospetto lo stesso aveva dichiarato di avere: una lombalgia. Il dipendente aveva impugnato il recesso, facendo leva sull'esistenza di una documentazione medica attestante l'esistenza della patologia denunciata. La Corte di cassazione - confermando le pronunce dei giudici di merito - ritiene valido il licenziamento, facendo presente (come già affermato in alcune decisioni precedenti, la n. 6236/2001 e la più recente n. 25162/2014) che le certificazioni mediche e gli accertamenti sanitari prodotti dal lavoratore possono essere contestate dall'azienda. Tali contestazioni, osserva la Corte, non devono basarsi necessariamente su accertamenti medici contrari a quelli forniti dal dipendente, ma possono essere fondate anche su elementi di fatto: in questo contesto la credibilità della certificazione può venire meno ogni volta che esistano elementi di fatto capaci di dimostrare l'inesistenza della malattia o, comunque, la sua inidoneità a impedire la prestazione lavorativa. La sentenza ricorda anche che, per giurisprudenza costante, il datore di lavoro ha facoltà di investigare sulle condotte del dipendente estranee allo svolgimento della prestazione lavorativa se queste possono incidere negativamente sul corretto adempimento della prestazione lavorativa. In quest'ottica, la Corte ricorda che il datore di lavoro può incaricare un'agenzia investigativa di seguire il dipendente assente per malattia allo scopo di verificare se la certificazione medica inviata per motivare l'assenza sia attendibile oppure no, anche se non c'è la certezza di un illecito ma esiste solo un semplice sospetto circa la commissione di atti non regolari. L'unico limite che incontra tale facoltà riguarda l'adempimento diretto della prestazione lavorativa, il cui controllo spetta direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e non può essere delegato a soggetti esterni. La pronuncia potrà agevolare la repressione dei casi di assenteismo agevolati da certificazioni mediche troppo generose, in quanto consente di andare oltre queste certificazioni quando la realtà è oggettivamente diversa da quanto attestato dal medico.