TAR Lazio: il medico deve poter prescrivere la terapia migliore per il suo paziente

Limitazione della libertà del medico di scegliere il farmaco da prescrivere al proprio paziente

lunedì 04 gennaio 2016

FONTE FNOMCEO: Tar Lazio – Limitazione della libertà del medico di scegliere il farmaco da prescrivere al proprio paziente -  

Il Tar Lazio ha affermato che la Regione Lazio ha introdotto disposizioni che limitano la scelta del medico di prescrivere la terapia migliore per il paziente, relegando importanti specialità medicinali già presenti in classe “A” del prontuario a mere scelte residuali. Spetta invece  al medico la scelta in ordine al principio attivo da somministrare al paziente. Sentenza n. 14044/15

FATTO: Viene impugnata la delibera della Regione Lazio recante “Modifiche ed integrazioni alla DGR del 28 dicembre 2007, n. 1057 – Appropriatezza prescrittiva ed incremento dell’utilizzo dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale” n. 232 del 29 marzo 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2008. La Regione Lazio, con la delibera impugnata, ha imposto delle prescrizioni che hanno come effetto la limitazione (o, comunque, il condizionamento) della libertà del medico di scegliere il farmaco da prescrivere al proprio paziente.

DIRITTO: L’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato - Regioni, la fissazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso non può che appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale, trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento nei diritti a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione. In piena sintonia con le coordinate così tracciate si pone, del resto, la previsione di cui all’art. 15, comma 11-bis, del D.L. n. 95/2012, a tenore del quale “Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco”. La richiamata disposizione non può che implicare la vigenza del principio generale secondo il quale spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da somministrare al paziente. Pertanto la delibera impugnata viene ad introdurre disposizioni che limitano la scelta del medico di prescrivere la terapia migliore per il paziente, relegando importanti specialità medicinali già presenti in classe “A” del prontuario a mere scelte residuali. Così facendo, la Regione Lazio ha introdotto, per di più in via non legislativa, una disciplina, in materia di prescrizione dei farmaci, non conforme ai principi ricavabili dalla vigente legislazione nazionale come sopra richiamati)

M