118: Sperimentazione e graduale introduzione della scheda paziente digitale

La replica FIMMG alla nota regionale del 22/02/2017

giovedì 02 marzo 2017

Prot. n.  26/17 del 28/02/2017
Egr. sig. Presidente Regione Puglia
Egr. Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
        Dipartimento Promozione della salute, del benessere
        sociale e dello sport per tutti
Egr. Direttore Generale ASL BA
Egr. Direttore Generale ASL BT
Egr. Direttore S.C. Coordinamento 118 ASL BA
        per il tramite della Direzione Generale ASL BA 
Egr. Direttore U.O.C. DEA Ospedale Di Miccoli – Barletta e
        referente 118 per ASL BT 
        per il tramite della Direzione Generale della ASL BT
Alla Segreteria del Comitato Permanente Regionale per la
        Medicina Generale 
        presso la Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
Egr. Direttore Dipartimento Promozione della Salute, delle 
        Persone e delle Pari Opportunità
Egr. Direttore Generale della AOU Policlinico di Bari
Egr. Direttore della C.O. 118 Bari
Spett.le Innovapuglia spa
Spett.le ISED spa

Oggetto: Nota Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche prot. AOO_081/prot. 22/02/2017/1000 recante ad oggetto “Nuovo sistema informativo del 118 di Puglia. Sperimentazione e graduale introduzione della scheda paziente digitale ed integrazione con il sistema Edotto per il Pronto Soccorso nella Provincia di Bari ed in parte della Provincia BT. Comunicazione Urgente”.

In relazione alla nota in oggetto, la scrivente organizzazione sindacale ha l’obbligo di precisare, ad ogni effetto di legge, quanto segue.
La nota inviata dal Dirigente, meglio specificata in oggetto, non è accettabile e va pertanto rigettata in toto. Già nei mesi passati, la scrivente aveva evidenziato, nell’esercizio delle sue prerogative, la necessità di procedere ad un passaggio preliminare nel CPR prima di introdurre la nuova scheda paziente informatizzata. Tale richiesta, che nulla ha che vedere con l’utilità dello strumento che non è in discussione, è stata trattata con una sconcertante superficialità della Regione, che nemmeno ha fornito copia della sua nota. AOO_081/ 21-10-2016/2040. La Regione ha invece preferito procedere per la sua strada, introducendo in servizio comunque lo strumento ed anzi imponendolo, attraverso le ASL, a medici convenzionati il cui inquadramento –secondo il Giudice del Lavoro- preclude la eventualità di ricevere ordini di servizio. Oggi, con inaccettabile metodo, si rincara la dose e si ventilano ipotetiche responsabilità a carico di mezzo mondo.
In realtà esistono specifiche norme che supportano la richiesta della scrivente e che la Regione evidentemente ritiene di poter non rispettare e che non sono citate nella disamina svolta dal Dirigente. In primis l’art. 4 della L. 300/70, come sostituito dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dispone che: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”  e che “Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. 
E difatti, il garante della Privacy è intervenuto a sanzionare il trattamento illegittimo dei dati (Decisione del 303 del 13/07/16 e Delibera 13/07 cui si rimanda).
Ciò posto, è proprio il dirigente  a precisare che lo strumento consente alla ASL la “tracciatura e monitoraggio codificato dei farmaci somministrati nonché delle prestazioni erogate” e cioè consente alla ASL di fare proprio l’attività sensibile di controllo oggetto dell’art. 4 citati.  Talchè, lungi dall’essere una semplice sostituzione carta/strumento digitale, come in maniera semplicistica, affrettata e superficiale si riporta nella nota, l’introduzione della scheda pone problemi che vanno affrontati nelle sedi istituzionali e che comunque non possono essere tralasciati così come il dirigente sembra voler fare, quasi descrivendoli come pretestuosi e infantili. Per tale comportamento, resta riservata ogni azione.
Bene quindi hanno fatto i Direttori Generali di ASL BA e BT (solo parzialmente cfr nota prot. 0075/C.O. del 14/02/17) a non imporre tout court l’uso della scheda in attesa che il CPA e il CPR si esprimano in merito. In proposito si chiede al Presidente della Regione quali misure intende prendere a carico di coloro che hanno ignorato precise norme di legge nelle ASL TA, BR e LE e in al Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti e si sono rapportati con le OO.SS. come se fossero elementi di disturbo e non elementi del sistema costituzionalmente previsti e garantiti.
Si chiede quindi la convocazione urgente del CPR, restando inteso che sino alla definizione degli accordi in questione, non potrà essere imposta ai medici nessuna attività in contrasto con le norme di legge. Si chiede inoltre di sospendere il servizio “scheda digitale” nelle ASL TA, BR e LE perché avviato in maniera illegittima.
Bari, 28/02/17