Certificati gratuiti a indigenti: né fattura né Iva. Le precisazioni dell'Agenzia Entrate

Va in ogni caso tenuta traccia della gratuità della prestazione

martedì 24 marzo 2015

Doctor 33

Non è necessario fare fattura e numerarla quando si emette un certificato gratuito agli indigenti - immigrati soprattutto - che ne facciano richiesta. Inoltre, anche se questo tipo di certificato non attiene a prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, come può accadere nel caso dell'invalidità, non è necessario caricare l'Iva del 22% sul servizio.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate all'Ordine dei Medici di Torino; quest'ultimo aveva chiesto se il medico impegnato nel "sociale", quando visita un italiano o un immigrato nullatenente e gli certifica gratis una condizione (dall'invalidità all'idoneità a un lavoro), debba emettere fattura a importo zero, o non emetterla, e se occorra caricare l'Iva sulla prestazione.

Il Dpr 633/72 esclude dal campo d'applicazione Iva le prestazioni dirette alla tutela della salute, ma nei certificati volti a ottenere prestazioni (o meglio, a "soddisfare condizioni legali o contrattuali previste nel processo decisionale altrui o per finalità comunque non connesse alla tutela della salute") ci vorrebbero fattura ed Iva. Tuttavia l'Agenzia ricorda che il caricamento Iva presuppone il pagamento di un corrispettivo. Quando non ci sono corrispettivi a fronte di un servizio si entra nella fattispecie dell'autoconsumo.

Ad esempio, se un imprenditore che distribuisce delle apparecchiature ne porta una a casa ad uso personale deve fatturare la prestazione e l'Iva operando su se stesso come fosse un cliente qualunque. Ed è un tipo particolare di autoconsumo il donare una prestazione superiore alle vecchie 50 mila lire - cifra al di sotto della quale l'Iva non si carica - per fini estranei all'esercizio dell'impresa. «In certi casi - spiega l'avvocato dell'Omceo Torino Bruno Longhin - la legge consente all'impresa di fruire di annotazioni particolari che consentono di pagare il tributo in misura diversa. Le professioni però, diversamente dall'impresa, sono da sempre connotate dalla possibilità di erogare prestazioni gratuitamente.

Quello che non sapevamo è come si dovessero annotare queste prestazioni gratuite: si emette il certificato senza fattura o si fa fattura a importo zero? L'Agenzia delle entrate ci ha detto che non occorre fare fattura, ma occorre tenere (al di là della dichiarazione del soggetto che ha fruito della prestazione, ndr) un "recording" perché il Fisco possa verificare i canoni della gratuità e accertare che non si siano occultati introiti».

L'Agenzia delle Entrate ricorda poi che a disciplinare le prestazioni di servizi professionali gratuiti è l'articolo 54 del Codice Deontologico. Lo stesso articolo ammette tali prestazioni a patto non abbiano fini promozionali, ma l'Ordine dei Medici nazionale l'ha appena sospeso in attesa del giudizio del Tar Lazio sul ricorso contro la sanzione comminata dall'Antitrust per violazione delle regole sulla concorrenza. Per il Garante infatti un professionista può ben offrirsi gratis per farsi pubblicità. «L'articolo 54 è sospeso per due mesi solo ai fini deontologici», ricorda Longhin. «Dunque, non sono applicate le sanzioni per il medico o il dentista che usi la gratuità per fini commerciali, ma per tutto il resto l'articolo citato dall'Agenzia vige perfettamente».

Mauro Miserendino