Ricette non ripetibili: l’indicazione del prezzo d’obbligo solo per i galenici.

Nel caso in cui voglia, poi, opporsi a una sanzione dovrà rivolgersi al Tribunale amministrativo

giovedì 23 luglio 2015

Sole24ore

Il farmacista è obbligato ad apporre il prezzo del farmaco sulla ricetta non ripetibile solo quando si tratta di farmaco galenico e non anche per quelli industriali o veterinari.

Nel caso in cui voglia, poi, opporsi a una sanzione dovrà rivolgersi al Tribunale amministrativo e non al giudice ordinario. l farmacista è obbligato ad apporre il prezzo del farmaco sulla ricetta non ripetibile solo quando si tratta di farmaco galenico e non anche per quelli industriali o veterinari. Nel caso in cui voglia, poi, opporsi a una sanzione dovrà rivolgersi al Tribunale amministrativo e non al giudice ordinario.

Questa è l’opinione espressa nelle sentenze gemelle 332 1 /2015 e 3322/2015 del 3 luglio, emesse dalla terza sezione del Consiglio di Stato, che ha respinto gli appelli proposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia contro i precedenti del Tar che annullarono le sanzioni inflitte ai farmacisti, per «aver omesso l’indicazione del prezzo praticato ai fini della vendita del relativo farmaco, su altrettante prescrizioni mediche veterinarie non ripetibili, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 37, comma 1, lettera a), del Rd 1706/1938 (regolamento per il servizio farmaceutico)». Problemi che hanno visto nel tempo decisioni contrastanti. 332 1 /2015 3322/2015 Spedizione ricetta non ripetibile: il prezzo solo per i galenici La normativa dell’intero regio decreto 1706/1938, afferma la sentenza, va attualizzata e deve essere letta anche alla luce delle normative successive e in particolare delle direttive comunitarie sulla vendita di medicinali industriali sia veterinari sia per uso umano (Dlgs 119/1992; decreto attuativo Dm 28 settembre 1993, e il decreto legislativo 539/1992 e direttiva 92/26/Cee riguardante la classificazione dei medicinali per uso umano ai fini della loro fornitura). Spedizione ricetta non ripetibile: il prezzo solo per i galenici «È vero - afferma il collegio - che nella prassi e anche in disposizioni successive l’espressione “spedizione della ricetta” è stata utilizzata in modo generico per ricomprendere tutte le ipotesi di esecuzione da parte del farmacista, di quanto indicato sulla ricetta (e quindi non solo la preparazione in farmacia dello specifico medicinale galenico secondo la formula indicata dal medico, ma anche la vendita del medicinale industriale prescritto)».

Tuttavia, nel contesto dell’articolo 37 e dell’intero regio decreto 1706/1938, deve ritenersi che l’espressione sia utilizzata esclusivamente nel primo senso. Lo stesso articolo 37, alla lettera b), richiede («I farmacisti hanno l’obbligo di annotare») le seguenti prescrizioni con evidente riferimento alla “spedizione” intesa come preparazione in farmacia del medicinale: «b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali: 1) la data della spedizione; 2) l’indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta; 3) la dose di somministrazione; 4) il prezzo praticato, indicato specificamente: - l’importo complessivo delle sostanze; - l’importo complessivo degli onorari professionali». Il chiarimento arriverebbe dal successivo articolo 38, comma 1, secondo il quale «I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate dal medico per medicinali esistenti nella farmacia». La precisazione, secondo la decisione, dimostra che la norma tiene distinte le ipotesi di vendita di specialità medicinali industriali da quelle galeniche.

Quanto all’argomento usato dall’amministrazione sanitaria, in ordine alla persistente utilità della trascrizione del prezzo sulla ricetta non ripetibile, si osserva che tale utilità non è affatto evidente in un regime di prezzi regolati, predeterminati e sempre necessariamente indicati sulla etichetta. La posizione dell’Azienda sanitaria locale era conforme al precedente della stessa sezione del Consiglio di Stato (5054/2011) secondo la quale, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia in commento, l’articolo 37 del regolamento non conterrebbe alcuna limitazione oggettiva, diretta a circoscrivere l’ambito applicativo dell’obbligo di annotazione ai soli prodotti farmaceutici preparati. Pronuncia che, a sua volta, si discostava dal precedente della Quinta 5574/2009. L’opposizione alle sanzioni vanno proposte al Tar Una volta ricevuta la sanzione per irregolarità nella dispensazione, il giudice a cui rivolgersi è il Tar e non il giudice ordinario.

 Le sanzioni dell’autorità sanitaria, spiega la sentenza, sono uno strumento attraverso il quale si esplica in concreto la funzione di vigilanza della autorità sanitaria sul regolare disimpegno del servizio e ciò in ragione anche della disposizione contenuta nell’articolo 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, dove si specifica che la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda la vigilanza sullo svolgimento del servizio farmaceutico come servizio pubblico e non solo i rapporti con il Servizio sanitario nazionale. L’opposizione alle sanzioni vanno proposte al Tar Una volta ricevuta la sanzione per irregolarità nella dispensazione, il giudice a cui rivolgersi è il Tar e non il giudice ordinario. Le sanzioni dell’autorità sanitaria, spiega la sentenza, sono uno strumento attraverso il quale si esplica in concreto la funzione di vigilanza della autorità sanitaria sul regolare disimpegno del servizio e ciò in ragione anche della disposizione contenuta nell’articolo 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, dove si specifica che la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda la vigilanza sullo svolgimento del servizio farmaceutico come servizio pubblico e non solo i rapporti con il Servizio sanitario nazionale