Dimissioni ospedaliere, le nuove schede: Ecco che cosa cambia

Decreto 7 dicembre 2016 del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7/2 (serie generale 31).

giovedì 09 febbraio 2017

Doctor33 

Le schede di dimissione ospedaliera si "europeizzano". Dal 1° gennaio di quest'anno le regioni e Pa sono tenute a inviare al Ministero della Salute le Sdo dei pazienti secondo regole diverse, che agevolano il confronto dei dati prodotti in Italia con quelli esteri, e dei dati di un'Asl o una regione con quelli prodotti nell'altra regione, così che il governo possa meglio programmare norme per l'equilibrio del settore sanitario e di governo della spesa. Le schede di dimissione ospedaliera si "europeizzano". Dal 1° gennaio di quest'anno le regioni e Pa sono tenute a inviare al Ministero della Salute le Sdo dei pazienti secondo regole diverse, che agevolano il confronto dei dati prodotti in Italia con quelli esteri, e dei dati di un'Asl o una regione con quelli prodotti nell'altra regione, così che il governo possa meglio programmare norme per l'equilibrio del settore sanitario e di governo della spesa. Lo afferma il Decreto 7 dicembre 2016 del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7/2 (serie generale 31). Il nuovo provvedimento adegua le precedenti regole del 2000 all'avvenuto recepimento (dlgs 38 del marzo 2014) della direttiva "transfrontalieri", che regola l'assistenza ai pazienti provenienti da altre aree dell'Unione Europea. Rispetto agli obiettivi che le SDO si ponevano a dicembre 1991 quando un decreto ministeriale le istituì, e nel 2000 quando furono rimesse a punto, il nuovo decreto mira a consentire un più agevole rilevamento nelle regioni degli standard di qualità e sicurezza della rete degli ospedali pubblici e privati accreditati (anche gli Irccs ora dovranno spedire le schede mensilmente) e dei volumi e degli esiti delle cure erogate. Ulteriore obiettivo: adeguare nel tempo i contenuti informatici resi disponibili per l'analisi dei tecnici ministeriali. 
Si rinnovano i contenuti delle due sezioni di cui si compone la scheda. La prima contiene codice istituto di cura; numero progressivo della scheda; dati anagrafici e di residenza del paziente e livello di istruzione. La seconda sezione riporta indicazioni su regime di ricovero; data di prenotazione e di ricovero con ora; classe di priorità, UO di ammissione; costo della degenza; dati patologici e trasferimenti interni o da altri ospedali; data di dimissione o morte; modalità di dimissione; riscontro autoptico; dati ricovero diurno, diagnosi principale e secondarie di dimissione, identificativo di chirurgo e anestesista dell'intervento principale con check list della sala operatoria ma anche identificativi per gli interventi secondari; rilevazione del dolore; stadiazione condensata; PA, creatinina serica e frazione eiezione. Ogni SDO "costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale". Ogni 15 del mese regioni e province autonome devono inviare al Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute le sole info della sezione II, salvo integrazioni da spedire il 31 marzo dell'anno dopo. Alla spedizione, tutti i dati vanno distinti in due tracciati: informazioni anagrafiche e informazioni relative al ricovero. I dati sensibili vanno criptati applicando una procedura descritta nel disciplinare tecnico allegato al decreto. Dal 1° gennaio 2018 l'invio delle schede è condizione perché le regioni accedano al finanziamento integrativo a carico dello Stato. 
Accanto a indicazioni sul corretto collegamento informatico con il Ministero e sui criteri d'autenticazione per chi, utente del sistema Nsis, tratta dati sensibili, nel disciplinare vi sono informazioni pratiche. Ogni cartella clinica deve avere un suo identificativo "stabile", che non cambia se il paziente è spostato da un reparto all'altro, ma solo se muta il regime di ricovero: ad esempio, se da diurno passa ad ordinario o da acuto a lungodegenza. In caso di ricovero diurno, la cartella clinica, e la corrispondente SDO, devono raccogliere la storia e la documentazione del paziente relative all'intero ciclo di trattamento; ogni singolo accesso giornaliero del paziente è conteggiato come giornata di degenza e la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo contatto con l'istituto di cura in cui si è svolto il ciclo assistenziale.

Il nuovo provvedimento adegua le precedenti regole del 2000 all'avvenuto recepimento (dlgs 38 del marzo 2014) della direttiva "transfrontalieri", che regola l'assistenza ai pazienti provenienti da altre aree dell'Unione Europea. Rispetto agli obiettivi che le SDO si ponevano a dicembre 1991 quando un decreto ministeriale le istituì, e nel 2000 quando furono rimesse a punto, il nuovo decreto mira a consentire un più agevole rilevamento nelle regioni degli standard di qualità e sicurezza della rete degli ospedali pubblici e privati accreditati (anche gli Irccs ora dovranno spedire le schede mensilmente) e dei volumi e degli esiti delle cure erogate. Ulteriore obiettivo: adeguare nel tempo i contenuti informatici resi disponibili per l'analisi dei tecnici ministeriali. 

Si rinnovano i contenuti delle due sezioni di cui si compone la scheda. La prima contiene codice istituto di cura; numero progressivo della scheda; dati anagrafici e di residenza del paziente e livello di istruzione. La seconda sezione riporta indicazioni su regime di ricovero; data di prenotazione e di ricovero con ora; classe di priorità, UO di ammissione; costo della degenza; dati patologici e trasferimenti interni o da altri ospedali; data di dimissione o morte; modalità di dimissione; riscontro autoptico; dati ricovero diurno, diagnosi principale e secondarie di dimissione, identificativo di chirurgo e anestesista dell'intervento principale con check list della sala operatoria ma anche identificativi per gli interventi secondari; rilevazione del dolore; stadiazione condensata; PA, creatinina serica e frazione eiezione. Ogni SDO "costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale". Ogni 15 del mese regioni e province autonome devono inviare al Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute le sole info della sezione II, salvo integrazioni da spedire il 31 marzo dell'anno dopo. Alla spedizione, tutti i dati vanno distinti in due tracciati: informazioni anagrafiche e informazioni relative al ricovero. I dati sensibili vanno criptati applicando una procedura descritta nel disciplinare tecnico allegato al decreto. Dal 1° gennaio 2018 l'invio delle schede è condizione perché le regioni accedano al finanziamento integrativo a carico dello Stato. 

Accanto a indicazioni sul corretto collegamento informatico con il Ministero e sui criteri d'autenticazione per chi, utente del sistema Nsis, tratta dati sensibili, nel disciplinare vi sono informazioni pratiche. Ogni cartella clinica deve avere un suo identificativo "stabile", che non cambia se il paziente è spostato da un reparto all'altro, ma solo se muta il regime di ricovero: ad esempio, se da diurno passa ad ordinario o da acuto a lungodegenza. In caso di ricovero diurno, la cartella clinica, e la corrispondente SDO, devono raccogliere la storia e la documentazione del paziente relative all'intero ciclo di trattamento; ogni singolo accesso giornaliero del paziente è conteggiato come giornata di degenza e la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo contatto con l'istituto di cura in cui si è svolto il ciclo assistenziale.

Mauro Miserendino