Rimborsi illimitati per le cure salva-vita offerte solo all'estero

È sufficiente che il trattamento dia apprezzabili chance di riuscita

lunedì 18 agosto 2014

Giovanbattista Tona  (Sole24ore)

La vicenda
La madre di una bambina affetta da una malattia genetica molto grave e rara aveva proposto ricorso al giudice siciliano, affermando di avere sottoposto ad accertamenti e cure la figlia fin dalla nascita presso le migliori strutture ospedaliere italiane. L'unico centro specialistico nazionale l'aveva dimessa consigliandole delle avanzatissime cure praticate solo presso un istituto dell'Università di Minneapolis, negli Stati Uniti.
I familiari della bambina avevano ricevuto dalla struttura medica di oltreoceano un preventivo di circa un milione di euro; condizione pregiudiziale al ricovero della paziente era il versamento dell'80% di questa somma. Era stato allora richiesto all'azienda ospedaliera palermitana il rimborso della somma necessaria a intraprendere le cure, ma l'istanza era stata respinta; l'azienda infatti era vincolata dal parere contrario della commissione sanitaria regionale, secondo la quale i precedenti studi su tale terapia avevano avuto risultati modestissimi e non vi era alcuna certezza del loro esito.
Con il procedimento d'urgenza, la madre della bambina ora chiedeva che fosse ordinato all'Asl di versarle la somma necessaria per il trattamento
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La decisione
Il tribunale di Palermo ha verificato la sussistenza dei requisiti del «fumus» (ossia la parvenza) di fondatezza della domanda e del pericolo di un pregiudizio irrimediabile. Con riguardo al pericolo, l'assolutà gravità delle condizioni cliniche della paziente era accertata dalla documentazione medica e non era contestata dall'azienda sanitaria che aveva resistito al ricorso. Circa il «fumus», il tribunale ha evidenziato che la commissione sanitaria nel suo parere contrario non aveva tenuto conto di tutte le statistiche disponibili sull'applicazione delle terapie sperimentali praticate a Minneapolis; in particolare, non aveva considerato alcune rilevazioni che segnalavano un progressivo aumento dei risultati positivi. La ricorrente le aveva prodotte al giudice facendo notare che si trovavano nel corpo di un articolo scientifico leggibile solo in parte su un sito consultato dalla commissione, disponibile solo a pagamento. Il giudice ha quindi concluso che lo sviluppo clinico della terapia è in crescita negli ultimi anni; ed è quindi lecito attendersi risultati sempre più incoraggianti. Il tribunale ha inoltre escluso che per fare maturare il diritto al finanziamento sia necessario avere certezza dell'esito positivo delle cure; deve invece essere considerata sufficiente «la mera esistenza di una apprezzabile chance di successo che  verosimilmente esiste» in questo caso.

Circa l'entità del rimborso, il giudice ha affermato che «il diritto alla vita è un diritto fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela». E ha così ordinato il finanziamento dell'intera somma da versare quale anticipo, perché «non può nemmeno ipotizzarsi che delle cure indispensabili per evitare il pericolo di morte possano essere finanziate parzialmente, pena l'evidente incostituzionalità dell'eventuale norma di legge che stabilisse dei tetti percentuali per rimborsi o anticipazioni a carico dello Stato o del servizio sanitario nazionale». Con un'interpretazione costituzionalmente orientata, una tale norma dovrebbe considerarsi riferita «esclusivamente alle casistiche inerenti trattamenti non involgenti il pericolo di vita».