Incidenti: con l’indennità di accompagnamento si è risarciti di meno

Danno da lesione: se il danneggiato ha l' accompagnamento e l’assistenza domiciliare, l’assicurazione versa un risarcimento ridotto

giovedì 21 aprile 2016

La Legge per Tutti
La vita è stata dura con chi ha l’indennità di accompagnamento a causa di una invalidità al 100%, ma l’assicurazione può esserlo ancora di più: infatti, in caso di incidente stradale, la vittima ha diritto a un risarcimento ridotto. Questo perché l’indennizzo non può tenere conto degli oneri economici per l’assistenza all’infortunato, posto che questi già gode dell’indennità di accompagnamento per via, appunto, di una pregressa patologia; ed a maggior ragione se la legislazione regionale assicura l’assistenza domiciliare. Come dire, insomma, che i danni devono essere effettivi e ben dimostrati.

 

Non si può quindi liquidare, al danneggiato da un incidente stradale, l’assistenza domiciliare se questi già ne usufruisce: tale spesa, infatti, non sarà mai da lui sostenuta. Niente danno emergente, dunque, ossia il ristoro della spesa consistente nella necessità di dover retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido.


 
 

Inoltre dal danno patrimoniale futuro deve essere detratta l’indennità di accompagnamento di cui lo sfortunato invalido è già beneficiario. La Cassazione precisa che non possono essere riconosciute al danneggiato spese passate se non dimostra, anche attraverso presunzioni semplici, di averle sostenute.

 

 

Nel caso di liquidazione di un danno permanente, quale quello relativo al costo annuo di assistenza domiciliare, il procedimento corretto è il seguente:

 

– sommare e rivalutare, avuto riguardo al momento della liquidazione, le spese già sostenute;

– capitalizzare, al momento della liquidazione, le spese che dovranno ragionevolmente essere sostenute in futuro.

 

A parte la possibilità di ottenere una rendita, si può:

 

– moltiplicare il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e poi abbattere il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione;

– moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (cosiddetto metodo della capitalizzazione).