Responsabilità medica, sentenza Cassazione: non va estesa al primario in ferie

Se il primario è in ferie non può essere ritenuto responsabile della condotta altrui.

giovedì 27 agosto 2015

Doctor 33
Se il primario è in ferie non può essere ritenuto responsabile della condotta altrui. È quanto emerge dalla sentenza n.6438 del 31 marzo 2015 emessa dalla terza Sezione della Cassazione, segnalata da Angelo Ascanio Benevento, avvocato dell'Ufficio affari legali della Fondazione Enpam che ricorda brevemente la vicenda. «Il medico primario, insieme alla sua azienda ospedaliera, era stato chiamato a risarcire i danni per le lesioni gravi (amputazione della gamba sinistra) patite da un paziente a seguito delle complicanze insorte dopo un intervento di riduzione e osteosintesi di frattura del femore».

 La sequela giudiziaria ha visto una sentenza di primo grado in cui i giudici «avevano escluso la responsabilità del medico e della struttura poiché non avevano rilevato elementi di negligenza e/o imperizia. Secondo la sentenza, la complicanza per la phlegmasia cerulea dolens, una trombosi venosa massiva, era da considerarsi una manifestazione molto rara, con una probabilità di verificarsi dell'1%». La decisione è stata poi ribaltata dai giudici di secondo grado: «Accogliendo l'appello presentato dagli eredi della paziente, avevano condannato il medico e la struttura a risarcire danni per oltre 350mila euro».

La causa è stata portata in Cassazione dove il Collegio giudicante ha ribadito che «il primario doveva ritenersi senza colpe e di conseguenza andava estromesso dalla lite». Secondo la Corte, spiega il legale della Fondazione Enpam, «la colpa del sanitario che ha in carico la paziente non può estendersi al primario, per la ragione che egli è estraneo al fatto lesivo e non è parte sostanziale e neppure è imputabile per un omesso intervento che, se posto in essere, avrebbe modificato il decorso causale degli eventi». Si stabilisce così il principio che «al dirigente del reparto non può essere attribuita, a titolo di responsabilità oggettiva, per il semplice fatto di essere primario, la responsabilità per la ritardata diagnosi.

Nel caso in questione il primario, risultando assente dal servizio per ferie, era infatti nell'obiettiva impossibilità di verificare». Con tale sentenza, conclude Benevento «la Cassazione ha sancito che - pur risultando vero che il primario in ragione della sua posizione apicale e gerarchica assolve anche funzioni di istruzioni e direttive, di definizione dei criteri diagnostici e terapeutici, svolgendo dunque compiti di indirizzo e verifica (art. 63 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) - la responsabilità civile attiene comunque all'imputabilità soggettiva dell'inadempimento, che qui manca all'origine del primo contatto, del primo ricovero e del primo intervento».