Obbligo del DVR dal 1° giugno per i Medici che occupano sino a 10 dipendenti

Circolare FNOMCeO n. 36

martedì 21 maggio 2013

Comunicato FNOMCeO n. 36/2013

A far data dal 1° giugno 2013 tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori debbono possedere il documento di  valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (All. n. 1).


Si rileva che l'obbligo di predisporre il DVR secondo le procedure standardizzate non può essere delegato (art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori, al fine di evitare il campo di applicazione dell'apparato sanzionatorio (arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda 2.500 euro a 6.400 euro), sono invitati a compilare la modulistica di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 ai fini della redazione del DVR secondo le procedure standardizzate. Si sottolinea infatti che l'effettuazione dell'autocertificazione del DVR potrà essere effettuata solo fino al 31 maggio 2013.


Ciò detto, si rileva che il DVR secondo le procedure standardizzate deve avere data certa, documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge (c.d auto prestazione all'ufficio postale o tramite spedizione del DVR a mezzo raccomandata). Tale documento deve essere custodito all'interno del proprio studio. Esso è un documento dinamico e quindi oggetto di aggiornamento periodico obbligatorio qualora intervengano modifiche significative.


Appare utile comunque di seguito soffermarsi su alcune delicati aspetti della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che risultano essere rilevanti ai fini della redazione del DVR secondo le procedure standardizzate.


Si rileva che il medico o odontoiatra, titolare dello studio, può svolgere ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/08 direttamente i compiti propri di prevenzione e protezione dopo avere svolto i relativi corsi di formazione previsti dalla normativa vigente. In caso contrario si dovrà procedere alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione esterno.


Si rileva che la sanzione prevista per il datore di lavoro dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è l'arresto da tre mesi a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400.


Negli studi medici e odontoiatrici che occupano fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 34, 2 comma, del D.Lgs. 81/08). Ovviamente dovrà effettuare il relativo corso di formazione ai fini dell'acquisizione dell'attestato di frequenza (corso antincendio a basso rischio).
Nella modulistica di cui alle procedura standardizzate bisogna inoltre inserire il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Si consiglia di effettuare per iscritto la comunicazione ai lavoratori sul loro diritto di eleggere il proprio rappresentante.

 

In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori bisogna conservare il verbale di mancata elezione del RLS all'interno del proprio studio. Al tempo stesso ai sensi dell'art. 18, commal, lett. aa), del d.Lgs. 81/08 e s.m.i va inoltrata all'INAIL la comunicazione del nominativo del RLS.
Orbene con riferimento al modulo n. 3 delle procedure standardizzate si rileva che in ordine alle mansioni dei lavoratori dello studio non è obbligatorio riportare il nominativo. Alla voce "Misure attuate" si dovrà chiarire ad esempio che:
1) le attrezzature usate nello studio sono conformi alla normativa vigente;
2) è stata effettuata la informazione e formazione dei lavoratori;
3) l'impianto elettrico è in conformità alla regola dell'arte ai sensi del DM 37/08;
4) l'impianto di climatizzazione è in conformità alla regola dell'arte ai sensi del DM 37/08;
5) i locali di lavoro sono conformi alla normativa vigente.


Le "Misure di miglioramento" sono invece da riferirsi a quelle inerenti alla prevenzione e alla protezione, alle attrezzature e agli impianti, alla formazione, informazione ed addestramento e alle procedure organizzative. Esse sono quindi tutte quelle misure di controllo e quelle finalizzate alla verifica degli interventi adottati. Ciò detto e considerata la rilevanza della materia si invitano tutti gli Ordini provinciali nell'ambito della propria competenza territoriale, a dare ampia diffusione alla fattispecie indicata in oggetto.

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