Malattia a ore. Come comportarsi

Assenze per malattia, permessi per visite mediche e terapie: quando è possibile beneficiare della malattia a ore?

giovedì 13 luglio 2017

Fonte: la Legge per Tutti


Le assenze per malattia, nella generalità dei casi, non possono mai essere frazionate a ore, in quanto non è possibile stabilire con esattezza l’orario in cui il lavoratore malato potrà riprendersi e tornare al lavoro. Il certificato medico, difatti, indica nella prognosi esclusivamente la giornata a partire dalla quale si è verificata la patologia e la data sino alla quale il dipendente deve stare a riposo.

In buona sostanza, nel certificato medico non è possibile scrivere che la durata della malattia va, ad esempio, dal 10 aprile alle ore 9.00 sino al 14 aprile alle ore 11.00, ma devono essere indicate unicamente le giornate di inizio e termine.

Si può parlare di malattia a ore, però, per alcune particolari situazioni che possono riguardare i dipendenti pubblici, nel caso in cui abbiano necessità di assentarsi per visite mediche, analisi o terapie.

Malattia: assenze per visite, cure ed esami

Allo stato attuale, se un dipendente pubblico ha necessità di assentarsi per sottoporsi a terapie o ad esami e visite, ha tre possibilità.

1) La prima è quella di chiedere una giornata di malattia: perché le assenze siano indennizzabili come malattia, però, il medico deve riconoscere, in concreto, lo stato di effettiva incapacità lavorativa.

In particolare, secondo l’Inps, è verificato il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente quando le cure, le analisi o le visite, oltre ad essere urgenti e non effettuabili al di fuori dell’orario di lavoro:

si protraggono per tutta la giornata lavorativa;
non consentono al lavoratore di rientrare in tempo in azienda o nell’ente del lavoratore;
sono considerate dal medico incompatibili con l’attività svolta (ad esempio, un’analisi può essere talmente invasiva da richiedere una convalescenza).
Perché l’assenza sia indennizzata come malattia occorre che la struttura o il centro medico producano un’apposita certificazione, da inviare on line all’Inps; se non è possibile la trasmissione telematica del certificato, è necessario che il personale sanitario rilasci un certificato, redatto su carta intestata, che indichi:

i dati del dipendente;
la data di rilascio;
l’inizio e il termine del ricovero;
la firma del medico e la descrizione della diagnosi.
Il documento deve essere inviato all’Inps entro due giorni dal rilascio.

2) La seconda possibilità di assentarsi per visite, terapie o esami è utilizzare una giornata di ferie.

La terza possibilità, che riguarda i dipendenti pubblici,  è quella di usare i permessi orari per motivi personali nel limite di 18 ore annuali: è solo in questo caso che si può parlare di malattia a ore, mentre nelle altre due ipotesi non è possibile frazionare l’assenza.

Si tratta di permessi, ad ogni modo, che non sono specificamente destinati a queste esigenze, ma coprono anche tutte le altre necessità del lavoratore.

 
Malattia a ore: che cosa cambia

L’atto di indirizzo generale per il rinnovo dei contratti, predisposto dal ministro della Funzione pubblica Marianna Madia, stabilisce una disciplina specifica sui permessi orari per visite mediche, terapie ed esami specialistici.

In particolare, questi permessi potranno essere fruiti a ore e non obbligatoriamente in giornate: sarà previsto, a tal proposito, un monte ore massimo: per raggiungere un monte orario pari ad una giornata, bisognerà cumulare 6 ore di permessi.

I permessi dovranno sempre essere attestati dalla struttura sanitaria in cui si effettuano le cure, le analisi o le visite: la struttura, nel dettaglio, dovrà rilasciare un certificato o trasmettere la documentazione all’amministrazione in cui lavora il dipendente pubblico.

Non sarà dunque più necessario giustificare l’intera giornata, ma ci si potrà assentare soltanto per le ore necessarie giustificandole con la certificazione del medico che ha effettuato la visita, l’esame o la cura.

È infine previsto un periodo di servizio minimo giornaliero per i lavoratori pubblici, pari alla metà dell’orario lavorativo, salvi casi di urgenza e sempre dopo adeguato periodo di preavviso.

Malattia a ore: periodo di conservazione del posto

I permessi per cure, visite ed esami non avrebbero unicamente il “loro” tetto massimo, ma dovrebbero anche essere sommati alle altre assenze per malattia, per determinare il periodo di comporto, cioè il periodo di diritto alla conservazione del posto.

Attualmente il periodo di comporto per malattia, nella generalità dei comparti pubblici, è di 18 mesi retribuiti, di cui 9 a retribuzione piena: in casi gravi, il dipendente può aver diritto ad altri 18 mesi di assenza, ma senza retribuzione (si tratta della cosiddetta aspettativa per malattia).

Le assenze per malattia frazionabili dovrebbero costituire una quota massima, probabilmente pari a un mese, all’interno dei primi 9 mesi del periodo di comporto. Dal periodo di conservazione del posto, poi, verrebbero escluse in ogni caso le terapie salvavita, come per i malati di tumore.

Ad ogni modo, per conoscere con esattezza la nuova disciplina si dovrà aspettare il rinnovo dei contratti collettivi dei vari comparti pubblici, atteso per il prossimo settembre.