Obbligo di denuncia in caso di situazioni di reato

Risponde di omessa denuncia il medico che non comunica alle Autorità competenti una situazione di reato

venerdì 13 marzo 2015

Fonte FNOMCeO

Cassazione Penale – Risponde di omessa denuncia il medico che, venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto costituente reato, non la comunichi  alle autorità competenti. Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di denuncia è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza che presenti le linee essenziali di un reato, mentre non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata. (Sentenza n. 8937/15)

FATTO: Con sentenza del 4 dicembre 2012, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Monza condannava S.P. in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 362 e 378 c.p., perché, violando con la stessa omissione più disposizioni di legge, venuta a conoscenza per ragioni di servizio di una sospetta violenza sessuale ai danni di C. E., ometteva di adempiere al dovere, che gravava su di lei in quanto medico esercente un pubblico servizio, di comunicare tale notizia di reato alle autorità competenti, e nel contempo aiutava l'autore della violenza ad eludere le investigazioni dell'autorità, fatti commessi dall'aprile del 2006 al luglio del 2007. Dopo avere ripercorso le motivazioni della decisione in verifica e dato atto dei motivi d'appello, il giudice di secondo grado ha rilevato come, alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori della minore - da ritenere pienamente attendibili in quanto confermate dalla documentazione acquisita nonché dalle dichiarazioni di altri testimoni -, possa ritenersi provato che l'imputata, pur essendo a conoscenza di una notizia di reato che coinvolgeva la sua paziente C.E., minorenne ed affetta da grave patologia anche psichica, rimaneva inerte e non segnalava il caso né al suo superiore Prof. B. - che ne veniva conoscenza solo dopo un anno -, né al Tribunale per i Minorenni, né alla competente Procura della Repubblica, con ciò commettendo i reati di omessa denuncia e di favoreggiamento. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. G. T., difensore di fiducia di S.P., e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 378 e 362 c.p. , per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di penale responsabilità a carico dell'assistita sebbene l'autrice del reato presupposto, N. A., sia stata assolta dall'accusa di abuso sessuale nei confronti della minore C.E. perché il fatto non sussiste.

DIRITTO: Affinché possa ritenersi integrata l'omissione di denuncia, è richiesto che l'esercente il pubblico servizio (come il pubblico ufficiale nell'omologa fattispecie prevista dall'art. 361 c.p. ) venga a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto costituente reato: in linea con l'espressione utilizzata dall'art. 332 c.p.p. , comma 1, e art. 347 c.p.p. , comma 1, deve trattarsi di elementi che appaiono sufficientemente affidabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso (Cass. Sez. 6, n. 51780 del 29/10/2013, Cerasoli e altro, Rv. 258499). L'omissione di denuncia si verifica dunque quando l'agente qualificato sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato (Cass. Sez. 5, n. 26081 del 04/04/2008, Martinelli, Rv. 241165). Dai superiori principi si evince che, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza che presenti le linee essenziali di un reato, mentre non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata. Il che si correla strettamente alla natura di reato di pericolo della incriminazione, dovendosi garantire che la notitia criminis pervenga comunque all'Autorità Giudiziaria, unica competente ad operare le valutazioni e ad assumere le decisioni in ordine all'ulteriore corso del procedimento penale. Fissati tali paletti interpretativi e passando alla disamina del caso di specie, ritiene il Collegio che, del tutto correttamente, i decidenti di merito abbiano ritenuto che la circostanza che N.A. sia stata assolta con sentenza irrevocabile dall'accusa di abuso sessuale nei confronti della minore C. E. perché il fatto non sussiste non possa avere nessun riverbero positivo nel procedimento per il reato ex art. 362 c.p.. Ed invero, ai fini dell'integrazione del reato di omissione di denuncia rileva soltanto se, all'epoca dei fatti, l'imputata avesse contezza degli estremi di un reato e, nonostante ciò, abbia contravvenuto all'obbligo di rapporto cui era tenuta in quanto esercente un pubblico servizio).
Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO