Medicina di gruppo, le valutazioni da analizzare per l'Irap

Cassazione, la Commissione tributaria regionale deve valutare il minimo indispensabile di personale e struttura

venerdì 28 ottobre 2016

DOTT NET -  FISCOPIU'
Medicina di gruppo, il giudice di merito deve valutare se la struttura ed il personale utilizzato dai medici di base per lo svolgimento dell’attività eccedano quel minimo indispensabile oltre il quale si entra nell’alveo dell’IRAP: lo ribadisce la Cassazione, con la sentenza del 19 ottobre 2016, n. 21128. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso delle Entrate, rimandando il tutto ad un nuovo giudizio di merito. In pratica, il Fisco ricorreva contro un medico convenzionato con il SSN, che svolgeva attività in forma associata e con l’ausilio non occasionale di personale dipendente. La CTR aveva negato l’imposizione all’IRAP, in quanto il medico apparteneva ad una struttura organizzata, insieme ad altri tre colleghi, ed operava nella forma della medicina di gruppo; osservavano i giudici territoriali che “se fossimo davanti ad un normale libero professionista, l’IRAP sarebbe sicuramente dovuta”, ma nel caso in esame si discuteva di attività medica sottoposta a regime di convenzione con il SSN, e dunque “l’apparato organizzativo e di risorse umane eventualmente a disposizione del medico nulla aggiunge, sotto il profilo della capacità produttiva”.
 
Recentemente, l’argomento è stato per ben tre volte trattato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 7291, 7371 e 9451 del 2016). Ebbene, la Cassazione ha spiegato che “con riguardo all’IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo don il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 […] rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione”. Va anche aggiunto che considerazioni simili sono da tenersi anche laddove vi sia personale di segreteria o infermieristico comune, e nel caso in esame si era deciso di far rientrare nel minimo indispensabile anche la disponibilità di tale personale.
 
Se poi si aggiungono le disposizioni dettate dalla recente e ormai determinante sentenza n. 9451/2016, che ha ridisegnato i confini dell’imposizione IRAP, allora è evidente che “l’esercizio della medicina di gruppo non è riconducibile tout court all’ipotesi di attività esercitata dalle società e dagli enti, per i quali il presupposto impositivo sussiste ex lege ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 446/1997”, ma tuttavia bisogna verificare che “in concreto, la struttura ed il personale utilizzato dai medici di base per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo (generalmente, personale infermieristico e di segreteria) non eccedano quel minimo indispensabile oltre il quale scatta il presupposto impositivo”. Dunque, il giudice deve verificare attentamente il caso: ma tale accertamento non risultava effettuato nel caso in esame, motivo per cui la Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco.