Fisco: Irap, l’importanza del collaboratore

Le non univoche interpretazioni impongono un chiarimento

lunedì 23 marzo 2015

Fisco: Irap, l’importanza del collaboratore

IL SOLE 24 ORE  lunedì 23.3.2015 (
Gianfranco Ferranti)

Quanto rileva l’impiego di un dipendente con funzioni meramente esecutive? È possibile fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza di un’autonoma organizzazione quando viene svolta un’attività professionale in forma associata? In materia di Irap e “piccoli”, la Corte di cassazione si è occupata negli ultimi mesi soprattutto di queste due problematiche, in merito alle quali ha emanato, nel corso del tempo, sentenze contrastanti tra di loro. Per tale motivo la stessa Corte – con le recenti ordinanze interlocutorie 3870 del 25 febbraio e 5040 del 13 marzo scorso (si veda Il Sole 24 Ore di sabato 14 marzo) – ha sottoposto alla valutazione del primo presidente l’opportunità di devolvere alle Sezioni unite le questioni concernenti le attività professionali svolte con le seguenti modalità:
mediante le società semplici;
avvalendosi di personale con mansioni esecutive.

Appare, quindi, urgente risolvere in sede di attuazione della delega fiscale tali aspetti e gli altri ancora controversi, riguardanti, ad esempio:
gli amministratori e i sindaci di società;
la rilevanza del valore dei beni strumentali;
la rilevanza dell’ubicazione e delle dimensioni dell’immobile.
L’incidenza del collaboratore

La Suprema corte ha affermato in numerose sentenze (ad esempio le pronunce 4111, 7609, 9787, 9790, 10754, 18749 e 19072 nel solo 2014) che l’assoggettamento all’Irap si verifica automaticamente in presenza di un solo collaboratore “stabile”.

Negli ultimi anni si è, però, andata affermando anche una diversa corrente giurisprudenziale, secondo la quale il professionista che si avvale di un dipendente o collaboratore con funzioni meramente esecutive (segreteria, pulizia dei locali e così via) – e magari part time – non è automaticamente assoggettato all’Irap. Particolarmente importanti sono state le sentenze da 22019 a 22025 del 2013, nelle quali è stata operata una dettagliata e approfondita ricostruzione dei presupposti dell’imposta e dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, giungendo alla conclusione che per ricondurre l’imposizione a razionalità costituzionale ed economica occorre che il giudice effettui una valutazione dell’effettiva “incidenza” dell’opera prestata dal collaboratore.

Questo orientamento, che è stato ribadito in successive pronunce (si vedano in questo senso numerose sentenze: 958, 3758, 4111, 6940, 6945, 7153, 8700, 8921, 10173, 15639, 26982, 26985, 26991, 27004, da 27014 a 27017, 27394 e 3755 del 2014 e la 1544 del 2015), appare senz’altro condivisibile, in quanto la collaborazione di un soggetto che svolge funzioni di carattere esecutivo risulta, nella maggioranza dei casi, indispensabile per l’esercizio della professione e non in grado di costituire quel un surplus di attività «impersonale e aggiuntiva», tale da incrementare l’attività produttiva.

La chiusura dell’Agenzia
Non è stata, però, dello stesso parere l’agenzia delle Entrate che, nella direttiva 42 del 2014, ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo. Si ritiene che per questa problematica e per quella concernente le società semplici sia sempre necessario verificare, caso per caso, se l’apporto fornito all’attività del contribuente dalle risorse umane e materiali di cui lo stesso si avvale ecceda il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività stessa, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (ciò che accade di solito).

 In caso contrario l’imposta regionale si trasformerebbe inevitabilmente, come affermato nel 2009 dalle stesse Sezioni unite (sentenze da 12108 a 12111), in una «sostanziale imposta sul reddito». Gianfranco Ferranti