Nota informativa regionale sulla regolamentazione dello sciopero del 19 maggio

Contingenti minimi di CA e 118 l'eventuale NON adesione va comunicata in anticipo alla ASL

venerdì 15 maggio 2015

Oggetto: Esercizio diritto di sciopero MMG. Contingenti minimi - informativa -

Con nota trasmessa via e-mail in data 28/04/2015 (allegata), il Segretario Nazionale della O.S. FIMMG, ha comunicato le modalità e l'articolazione della giornata di astensione dal lavoro, distinta per settore, indetta dalla stessa O.S. per la giornata del 19/5/2015.

A tale riguardo il Comitato Permanente Regionale dei MMG , nella seduta del 20/01/2012, in ordine alla necessità di garantire " i contingenti minimi ", previsti dalle norme di legge e dell'ACN, ha riconfermato quanto già in precedenza concordato, con riferimento alle Aree - SEU 118 e Continuità Assistenziale - ossia: " durante le giornate in cui è stato proclamato lo sciopero, il contingente minimo dei medici in servizio , dev'essere commisurato al numero dei medici previsti dai normali turni di servizio. Tali contingenti dovranno essere garantiti nel rispetto delle procedure di cui ai co. 11 e 12 dell'art. 31ACN ".

Per quanto attiene ai MMG, di C.A., addetti alla Medicina dei servizi ed ai medici del Servizio Emergenza Urgenza 118, le prestazioni minime da garantire, sono quelle individuate dal combinato disposto dei co. 3 e 4 dell'art. 31 ACN vigente, che qui s'intendono integralmente trascritti, e dall'art. 15 dell'AIR/2008, recepito con DGR 2289 del 29/12/2007.

I Medici penitenziari, dovranno comunque garantire le seguenti prestazioni indispensabili : le urgenze, le visite dei nuovi giunti, il nulla osta ai partenti in causa.
Inoltre, nei confronti dei MMG che aderiranno allo sciopero, fermo restando la garanziadell'adempimento delle prestazioni indifferibili, di cui sopra, sarà effettuata la trattenuta del 60% della giornata lavorativa con le modalità previste dal co. 2 del succitato art. 15 dell' AIR/2008. Resta a carico del medico di Medicina Generale associato alla sigla sindacale che ha indetto lo sciopero, comunicare la propria non adesione all'agitazione, nei termini di cui all'art. 31 co. 6 dell'ACN 29/7/2009.

Quanto sopra per gli opportuni e conseguenti adempimenti di competenza, anche in relazione alla costituzione dei contingenti minimi.