Revisione liste farmaci, sostanze e pratiche dopanti

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping

lunedì 26 settembre 2016

Comunicato FNOMCeO

Oggetto: Decreto 7 luglio 2016 recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376",

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.199 del 26-8-2016 - Suppl. Ordinario n. 37 — è stato pubblicato il decreto 7 luglio 2016 recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".
Il suddetto decreto è stato emanato in considerazione dell'emendamento all'appendice della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2016 e considerata, quindi, la necessità di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
L'art. 1 del decreto prevede che la lista dì cui all'allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Nell'allegato II del provvedimento si trovano anche i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista.
in conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega copia dei decreto indicato in oggetto unitamente agli allegati facenti parte integrante dello stesso (All. n. 1).