Accertamento fiscale sul curriculum on line del professionista

Accertamento Irpef sul sito internet del professionista: avviso legittimo con possibilità di prova contraria

mercoledì 29 marzo 2017

La Legge per Tutti

Legittimo l’avviso per maggiore imposta Irpef accertata sulla base della consultazione della pagina web del professionista dalla quale risultava un curriculum di incarichi e funzioni che faceva presumere un reddito superiore a quello fiscalmente dichiarato. L’avviso di accertamento è valido anche se non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale, se riguarda redditi anteriori al 2009.

È quanto confermato da una recente sentenza della Cassazione [1].

L’Agenzia delle Entrate può ritenere che il curriculum desunto via internet potesse avvalorare in via presuntiva una maggiore capacità contributiva, ricadendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e vincere la presunzione.
 
La Cassazione ha inoltre precisato che l’accertamento effettuato con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché questi restano individuati nei decreti medesimi.

Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore [2].

Redditometro Irpef: contraddittorio obbligatorio?

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” (per esempio Iva e accise) di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto.

I tributi armonizzati sono quelli interessati da un procedimento di coordinamento tra le discipline fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali nel mercato comune.

Al contrario, come confermato anche dalle Sezioni Unite [3], per i tributi “non armonizzati” (per esempio Irpef, imposta di registro ecc.) non vige l’obbligo assoluto del contraddittorio, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria.

Dunque, per i tributi non armonizzati, l’obbligo del contraddittorio sussiste esclusivamente qualora sia espressamente previsto da una disposizione specifica.
 
Per esempio, in tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, la legge [4] prevede l’obbligo dell’ufficio finanziario di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

Tale disposizione è entrata solo recentemente nel nostro ordinamento [5] e, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, non ha efficacia retroattiva. Essa, infatti, si applica agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data della sua entrata in vigore, ossia all’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 [6].

NOTE
[1] Cass. sent. n. 7284 del 22.03.2017.

[2] Cass. sentt. n. 9539/2013, 16912/2016, 21142/2016.

[3] Cass. Sez. Unite, sent. n. 24823/2015.

[4] Art. 38, c. 7, D.P.R. 600/1973.

[5] Art. 22 D.l. n. 78/2010.

[6] Cass. ord. n. 3885/2016.