“Dopo di noi”: così funziona il trust a favore dei disabili gravi

La legge in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

venerdì 17 giugno 2016

Sole24ore Sanità

Dopo la sua approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, la legge sul “dopo di noi” attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di una normativa assai rilevante: sia dal punto di vista umano, perché conferisce un rilevante assetto di protezione ai soggetti disabili che se ne avvarranno, sia sotto un profilo più prettamente tecnico-giuridico, perché dà una spinta decisiva all'utilizzo del trust nel nostro ordinamento e perché codifica l'inedita figura del contratto di affidamento fiduciario (sul quale si veda l'articolo a fianco).


Quanto al trust, è noto che la legge italiana, fatta eccezione per alcune disposizioni di carattere tributario, non lo ha mai preso in considerazione; finora, l'elaborazione della materia è stata dapprima curata dalla dottrina giuridica e dagli operatori professionali, a prescindere dunque da un quadro normativo di riferimento che non fosse la Convenzione dell'Aja sui trust del 1985.

La legge sul “dopo-di-noi” viene dunque ad essere il primo riconoscimento del trust da parte del legislatore italiano, in ambito non tributario: si tratta, pertanto, di un evento che, una volta per tutte, dimostra, a chiare lettere, che il trust può essere utilizzato pure per scopi leciti e nobili e non essere sempre e comunque ammantato del sospetto di coprire nascondimenti, trucchi, furbizie o attività illecite; e che il trust ben si presta ad essere utilizzato anche nel caso di situazioni in cui si tratti della tutela di situazioni patrimoniali di modesta entità.

A quest'ultimo riguardo, la legge sul “dopo-di-noi” si occupa infatti dei trust istituiti «in favore delle persone con disabilità grave» che perseguano come «finalità esclusiva», espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, «l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito». Si tratta di una normativa finalizzata essenzialmente a permettere la cura e l'assistenza del disabile anche in previsione dell'evenienza che gli venga a mancare (ad esempio, per morte dei genitori) un quadro familiare di riferimento: per questo è una materia di cui si parla facendo ricorso, per riferirsi ad essa, all'espressione “dopo di noi”.

Questi trust, secondo la nuova norma, dovrebbero essere contraddistinti da alcune salienti caratteristiche (ricorrendo le quali i trust in questione beneficiano di una sostanziale immunità da tassazione). In particolare, tra l'altro, l'atto costitutivo deve:

- essere confezionato mediante atto pubblico, identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti, descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito e indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità; 

- individuare gli obblighi del trustee, con riguardo agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere e stabilire che i beniconferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust; 

- indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee; individuare il soggetto preposto al controllo del trustee; stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilire la destinazione del patrimonio residuo.