Manovra 2018/ Tutte le misure fiscali per il comparto sanità

Acquisti di carburanti tracciabili e fatturazione elettronica tra privati dal 2019

mercoledì 10 gennaio 2018

Sole 24 ore Sanita

Nella Legge di Stabilità per il corrente anno, n. 205/2017, come è abitudine, sono diverse le misure fiscali che possono interessare gli operatori del comparto sanitario, anche se non ve ne sono di specificamente dedicate al settore, fatta eccezione per quella sul trattamento ai fini Iva del pay back farmaceutico, alla quale è dedicato l'intervento specifico su queste stesse pagine. Al solito, ce n'è per tutti i gusti e le novità sono di segno discordante per le imprese. Vediamo, sinteticamente, quelle che possono avere applicazione generalizzata.

Proroga super e iper ammortamento 
Uno degli interventi più attesi riguarda la proroga per un altro anno della maggiorazione, a soli fini fiscali, del costo di acquisto dei beni strumentali. I cosiddetti super ed iper ammortamento sono applicabili per l'intero 2018 ed è possibile fruire di questi due benefici anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Tuttavia, la legge di Bilancio 2018 ha modificato la misura del super ammortamento, riducendola dal 40% al 30% e ha escluso il beneficio per gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Di converso, l'iper ammortamento, che consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Industria 4.0, è stato confermato al 150%, così come il correlato super ammortamento relativo ai beni immateriali (software). Viene infine precisato che è possibile continuare a fruire dell'iper-ammortamento anche se i beni originariamente agevolati sono sostituiti con altri in possesso di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Credito di imposta per la formazione 4.0 
Tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0” (es. big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security). Sono invece escluse le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali e territoriali.
Il credito è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di Euro 300.000 per ciascun beneficiario. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l'attività di certificazione sono ammissibili entro il limite massimo di Euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione appena descritti. 

Fatturazione elettronica 
Grandi aspettative in termini di recupero del gettito erariale vengono riposte nell'estensione dell'obbligo di fattura elettronica anche ai rapporti commerciali tra i privati. L'obbligo di fatturazione elettronica viene introdotto gradualmente:

•dal 1° luglio di quest'anno per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nel confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una PA;

•dal 1° gennaio 2019 per le imprese di tutti gli alti settori. 
Contestualmente all'introduzione generalizzata del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria è prevista la fine dello spesometro.
Per le fatture elettroniche è necessario utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. L'emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Saranno escluse solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabiliti in Italia, che devono inviare i dati telematicamente all'Agenzia entro 5 giorni del mese successivo.
L'utilizzo della fattura elettronica riduce di due anni i termini per l'accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro

Acquisti di carburante
Una novità importante che potrebbe avere impatto soprattutto sulle procedure di rimborso delle spese sostenute dagli informatori scientifici è contenuta nei commi 922 e 923 dell'art. 1 della legge. A partire 1° luglio 2018, infatti, il pagamento dell'acquisto di carburante deve essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate se si vuole portare in deduzione il relativo costo ai fini delle imposte sui redditi, nei limiti stabiliti dall'art. 164 del Tuir.
Analogamente, per quanto riguarda il trattamento Iva, fermi restando i limiti di cui all'art. viene introdotta una disposizione di tenore analogo che, con riferimento agli acquisti di cui all'art. 19-bis1 del Dpr n. 633/1972, la detrazione dell'imposta sugli acquisti di carburante è consentita solo a condizione che il pagamento avvenga mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento delle Entrate. 
In buona sostanza, dal 1° luglio di quest'anno gli acquisti di carburante effettuati in contanti non saranno più deducibili e l'Iva non potrà essere recuperata.

Interessi passivi e dividendi 
A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi già dal 2017 per i c.d. “soggetti solari”), diminuisce l'importo massimo deducibile degli interessi passivi a causa dell'eliminazione della norma che consentiva di tenere conto, nel calcolo del Rol, anche dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate.
È stata estesa l'applicazione dell'imposizione sostitutiva del 26% alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. Conseguentemente, le società e gli enti soggetti ad IRES che distribuiscono dividendi dovranno operare una ritenuta del 26% a titolo d'imposta in relazione sia alle partecipazioni qualificate sia a quelle non qualificate (fatta salva la norma transitoria).
Alberto Santi