No a tariffe stracciate per i professionisti, Via al ddl equo compenso

Il ddl definisce equo «un compenso proporzionato alla quantità e alla qualita del lavoro svolto

lunedì 10 luglio 2017

DOCTOR 33

Le tariffe minime tornano al centro dell'arena politica. Mentre la futura legge per favorire la concorrenza stenta alla Camera, in Senato giunge in commissione lavoro il disegno di legge 2858 dell'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi per la tutela dell'equocompenso del professionista. Anticipato da una sentenza della corte di giustizia Ue, e preannunciato da un ordine del giorno in parlamento al varo della manovra 2017, il ddl ha già ricevuto un clamoroso benvenuto da medici e odontoiatri: 12 mila adesioni alla petizione del professionista romano Gilberto Triestino su www.change.org per dare all'Ordine il potere di controllo sugli spot; altre 5 mila firme alla petizione dell'architetto Massimo Torre per ripristinare le tariffe minime; quindi il 13 maggio una marcia che ha visto uniti tutti i dentisti più gli ordini di medici, ingegneri, architetti, avvocati di Roma.

Il ddl Sacconi- Una volta legge, vieterebbe tariffe stracciate per i professionisti. Definisce equo «un compenso proporzionato alla quantitàÌ e alla qualitaÌ del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale». E definisce «nulla ogni clausola che determina un eccessivo squilibrio contrattuale in favore del committente». Il testo afferma anche che per misurare l'equitaÌ del compenso, «ferma restando la discrezionalitaÌ del giudice», si fa riferimento ai "parametri vigenti". Qui rinvia al decreto legge sviluppo (1/2012) che all'articolo 9 conferma l'abolizione delle tariffe minime ma ne prevede il parziale restauro da parte di un decreto del Ministero della Giustizia d'intesa con il Ministero dell'Economia.

Quel decreto c'è- Approvato il 17 giugno 2016, il DM parametri bis prova a determinare i costi di una prestazione complessa - in particolare cantieristica e opere pubbliche - con formule matematiche. Forse non così astruse da utilizzare visto che da quest'anno andrà usato non più solo dai giudici per i contenziosi ma anche per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici in base al nuovo Codice Appalti. Quanto a chi ingegnere non è, il DM prevede o il ricorso al criterio di analogia rispetto ai complessi coefficienti del decreto, o che si tenga conto dell'impegno, dell'importanza della prestazione e del tempo impiegato attribuendo da 50 a 75 euro/ora alla figura del professionista incaricato, da 37 a 50 all'aiuto-iscritto e da 30 a 37 euro/ora all'aiuto di concetto. Il ddl Sacconi dovrebbe agganciarsi a questa misura. All'articolo 2 vieta il compenso inferiore ai minimi evocati nel DM parametri. Non solo per i professionisti con albo. Il relatore, senatrice Anna Maria Parente, sottolinea che va aperto «un confronto anche con tutta una parte del mercato professionale composta dalle professioni sprovviste di albi ordini e collegi». All'articolo 3 infine, nel caso di prestazioni non erogate correttamente al cliente -ma anche di contenziosi sul pagamento- fa decorrere il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale dal giorno in cui si effettua la prestazione. Sull'articolo giunge un plauso dal presidente dell'Associazione delle casse privatizzate Adepp, il medico Alberto Oliveti presidente Enpam, favorevole peraltro a tutto l'impianto: "fissare quel riferimento temporale dà una certezza"

Ordini vs Antitrust- Che c'entra la pubblicità sanitaria con le tariffe, cosa lega le petizioni Triestino e Torre? L'ordine vigila sulle promozioni low cost di alcuni professionisti in un settore dove esiti clinici e di benessere per i pazienti sono molto legati alla qualità della prestazione. Per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non dovrebbe. L'antitrust italiana a settembre multò la Fnomceo per 831 mila euro, avendo ritenuto il codice deontologico 2006 in contrasto con la legge sulla liberalizzazione della pubblicità. Sotto esame erano gli articoli 55 (l'Omceo può giudicare i messaggi degli iscritti in ordine al divieto di far commistione pubblicità-informazione) 56 (la pubblicità deve essere prudente, trasparente, obiettiva e pertinente e non comparativa) e 57 (divieto di patrocini a fini commerciali). La sanzione, dimezzata dal Tar a marzo 2015, fu poi tolta dal Consiglio di Stato perché, se l'illecito c'era, non ha causato restrizioni della concorrenza.
La sentenza Ue- Il passaggio successivo per Fnomceo e Commissione Albo Odontoiatri è far capire che i confini tra lecito e illecito sono altrove. E qui entra in gioco la sentenza della Corte di Giustizia Ue dell'8 dicembre 2016, secondo cui è vero che il trattato dell'Unione vieta qualsiasi intesa tra imprese volta a limitare la concorrenza sul mercato interno, ma le tariffe minime poste in alcuni stati membri non sono vincoli alla concorrenza: "L'articolo 101 TFUE... non osta a una normativa nazionale che assoggetta gli onorari dei procuratori legali (spagnoli ndr) a una tariffa che puoÌ essere aumentata o diminuita solamente del 12%».
Mauro Miserendino