Ddl responsabilità medica, seguire le linee guida tutela. Novità anche sull'intramoenia

Il testo è stato approvato alla 12° commissione affari sociali della Camera

sabato 21 novembre 2015

Doctor 33

Intramoenia, trasparenza, conciliazione, albi, gestione del rischio: sono queste le parole d'ordine all'insegna delle quali si completano i 10 articoli del disegno di legge sulla responsabilità sanitaria che porta la firma del deputato Pd Federico Gelli. Il testo approvato alla 12° commissione affari sociali della Camera - e ora in attesa dell'esame delle altre commissioni, con la speranza di un ok a fine anno - riforma il codice penale, rivede il confine tra colpa grave e lieve, conferma l'assicurazione obbligatoria per le strutture pure per la libera professione dei dipendenti, e divide i medici in liberi professionisti e subordinati ai sensi della definizione della responsabilità, che per i primi è contrattuale e per i secondi extra. Inoltre, introduce un sistema di monitoraggio dell'errore e impone di pubblicizzare la copertura assicurativa.

Colpa grave e lieve- In campo penale (nuovo articolo 590-ter del codice), il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose solo se si evidenzia che li ha provocati per imperizia e la sua colpa è stata "grave". Non c'è colpa grave se si seguono linee guida e buone pratiche assistenziali a meno che il giudice non rilevi "specificità" del caso concreto. Linee guida e buone pratiche in questione sono quelle accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, finché un decreto non abilita le società scientifiche italiane ad emanare loro indirizzi.

Intramoenia- Tutti i medici devono assicurarsi: dipendenti e convenzionati per il caso di rivalsa dell'azienda, e liberi professionisti per la responsabilità civile contrattuale. Ma soprattutto devono assicurarsi sia le strutture pubbliche per fatti dei loro dipendenti, sia le private convenzionate con il Ssn e non. La struttura assicura anche la responsabilità verso terzi e per danni al personale. Le norme sulla responsabilità della struttura si applicano pure alle prestazioni di telemedicina e a quelle erogate dai sanitari in regime di libera professione "intramoenia". A differenza della responsabilità del dipendente o convenzionato che è extracontrattuale, quella del libero professionista (articolo 7) resta contrattuale: se il medico è "autonomo" l'onere di provare che il danno non l'ha fatto lui è a carico suo e la prescrizione per le denunce dei pazienti resta decennale e non scende a 5 anni.

Trasparenza- La struttura deve mettere sul sito web chi la assicura e i contratti per esteso con le clausole da cui è coperta. E deve pubblicare i dati su tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

Conciliazione- L'articolo 7 bis introduce un tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva senza di cui la domanda di risarcimento non può procedere. Ove non riesca, o il procedimento non si concluda entro 6 mesi dal deposito del ricorso, si può intentare azione giudiziaria. La partecipazione all'accertamento tecnico preventivo è obbligatoria pure per le compagnie assicuratrici. Chi se ne astiene è penalizzato dal giudice (pagamento delle spese di lite) a prescindere dall'esito del giudizio. Esperita la conciliazione, il danneggiato può agire direttamente verso chi assicura la struttura entro le somme per le quali è stato stipulato il contratto. La struttura deve comunicare al sanitario l'instaurazione del giudizio risarcitorio notificandogli l'atto di citazione. Entro un anno dacché ha versato il risarcimento, la compagnia può rivalersi sul sanitario assicurato (in caso di dolo o colpa grave) nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare il proprio intervento o ridurne l'entità. All'articolo 9 è istituito presso la Consap con regolamento del Ministero dello Sviluppo un Fondo di garanzia dei soggetti danneggiati che, co-finanziato da una piccola percentuale dei premi assicurativi incassati dalle Compagine, viene in aiuto della struttura se l'Assicurazione è insolvente o in liquidazione, o se il valore del danno da risarcire supera il massimale coperto.

Albi- All'articolo 10 si sancisce che nei procedimenti in cui è complesso decidere il giudice chiama per le consulenze tecniche e le perizie sia il medico legale sia lo specialista della branca oggetto del contenzioso. Quest'ultimo dev'essere iscritto a un albo in cui oltre alla disciplina da lui svolta siano scritti gli incarichi conferiti e quelli revocati nell'arco della sua storia di consulente. Gli albi dei periti sono aggiornati ogni 5 anni.

Gestione del rischio- L'articolo 1 definisce il concetto di sicurezza delle cure, e il successivo obbliga la struttura a gestire il rischio sanitario con un'unità di risk managenent, che a sua volta organizza formazione tra pari, rileva il rischio inappropriatezza dei percorsi, fa in modo si eviti la medicina difensiva, assiste gli uffici legali aziendali. La gestione del rischio sanitario è coordinata da medici specialisti in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti o con esperienza almeno triennale nel settore. Il Ddl istituisce il Garante del diritto alla salute -rappresentante delle associazioni dei pazienti - e prevede Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che raccolgono i dati sul contenzioso e li inviano all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità istituito presso Agenas.