IRAP L'ammontare del reddito e' irrilevante ai fini dell'autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - con sentenza n. 11919 del 28 maggio 2014

venerdì 13 giugno 2014

facendo seguito alla Comunicazione n. 97 del 12 dicembre 2013, si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - con sentenza n. 11919 del 28 maggio 2014  ha confermato che l'ammontare del reddito è irrilevante ai fini di ritenere o meno l'esistenza di una autonoma organizzazione. Nella fattispecie l'ammontare considerevole del reddito professionale e i costi sostenuti, in assenza di dipendenti o collaboratori, non rendono assoggettabile all'IRAP il medico di medicina generale.
La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che "l'ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e che le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, ove modeste, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo; per quanto in particolare rileva nel caso di specie, va infine ribadito che in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" 

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