Anche i medici tra gli studi di settore che saranno revisionati

La commissione degli esperti ha dato il via libera alla loro revisione con il parere espresso lo scorso 1° dicembre

mercoledì 28 gennaio 2015

Fonte: Dottnet

Ci sono anche gli studi medici tra i 69 studi di settore in vigore che dovranno essere sottoposti a revisione e applicati dall’anno d’imposta 2012. Per legge l’aggiornamento deve avvenire massimo ogni tre anni, cosi da assicurare l’adeguamento dei parametri alle effettive realtà economiche e territoriali del Paese. Pertanto il termine scade nel 2015 

E stata la Commissione degli esperti – composta da membri dell’Amministrazione finanziaria, delle associazioni di categoria e della Sose – a dare il via libera alla loro revisione con il parere espresso lo scorso 1° dicembre. E nel lotto delle professioni rientrano anche gli studi medici e i centri di medicina estetica Si tratta dell’aggiornamento periodico (che avviene massimo ogni tre anni dal loro debutto o dall’ultima revisione) previsto affinché i parametri e i criteri definiti dagli studi continuino a rappresentare effettivamente le situazioni che intendono fotografare.
 

Le eventuali “correzioni”, infatti, tengono conto dei cambiamenti intervenuti nelle specifiche realtà economiche e territoriali o in determinati settori di attività o, ancora, a causa dell’andamento dei mercati. Il loro adeguamento, quindi, si basa su numerose voci che periodicamente vengono analizzate per testarne la corrispondenza con le attività cui si riferiscono. Il provvedimento specifica anche che, al termine delle elaborazioni, si potrebbe giungere all’accorpamento di alcuni studi o al trasferimento di uno o più codici attività.

Come si ricorderà la Fimmg aveva presentato ricorso chiedendo l'esclusione dagli studi di settore dei medici di famiglia.  Secondo il sindacato dei medici, gli studi di settore non sono applicabili alla categoria dei medici di medicina generale in quanto gli stessi hanno stipulato una convenzione nazionale che regola (ai sensi dell’art. 8, co.1, del D.Lgs. 502/99) il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura tra le Aziende Unità Sanitarie locali e i medici, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di:assistenza primaria di medicina generale; continuità assistenziale;attività territoriali programmate.


I medici di medicina generale sono fortemente vincolati dalle regole dettate dal SSN (per quanto concerne il numero di pazienti da assistere, i compensi, le ore di lavoro, le ferie) e questo aspetto li rende assimilabili a dei lavoratori parasubordinati, nonostante formalmente e fiscalmente siano dei lavoratori autonomi. Pertanto, vista la natura vincolata di tale rapporto di lavoro, al medico di medicina generale è preclusa ogni possibilità di occultare compensi, assoggettati a ritenuta alla fonte. Sempre secondo la parte ricorrente, gli studi di settore troverebbero applicazione con riferimento all’attività residuale svolta privatamente dal medico, in una percentuale esigua che si aggirerebbe tra lo 0% e il 5% del totale dei compensi, il che dimostrerebbe l’assenza di qualsiasi concreta utilità dell’imposizione tributaria.

La tesi é stata respinta dal TAR del Lazio che, con la sentenza n. 9339 del 3 settembre 2014, ha confermato che anche gli specialisti di medicina generale devono essere sottoposti agli studi di settore. Detti medici, pur svolgendo un’attività “vincolata” a favore delle ASL, mantengono comunque la qualifica di lavoratori autonomi e, come tali, restano liberi di esercitare la professione medica privatamente percependo redditi diversi da quelli elargiti dal SSN. Inoltre, il fatto che i compensi non corrisposti dalla ASL possano rappresentare una percentuale marginale rispetto al totale non incide sulla qualificazione dell’attività svolta, che resta di lavoro autonomo assoggettato a studi di settore, e non giustifica nemmeno un eventuale esonero della categoria dagli studi.

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