Dipendente in malattia: obbligo di comunicazione e certificato medico

Licenziamento per il lavoratore che non comunica la propria assenza all’azienda e il cui medico, per un disguido tecnico, non invia il certificato.

domenica 24 luglio 2016


LA LEGGE PER TUTTI: Inutile invocare il problema di connessione a internet: se il medico non riesce – per un disguido tecnico probabilmente collegato all’uso del terminale – a inviare all’Inps il certificato medico con la comunicazione della malattia del proprio assistito, lavoratore dipendente momentaneamente colto da malore, quest’ultimo ha comunque l’obbligo di comunicare all’azienda la propria impossibilità a recarsi sul lavoro. Diversamente scatta l’assenza ingiustificata e, quindi, il licenziamento. È quanto chiarisce la Cassazione in una recente sentenza [1]. Ciò perché l’invio telematico del certificato medico all’Inps, a cura del sanitario, esonera il lavoratore dall’invio cartaceo del documento, ma non dall’obbligo di avvisare il datore della propria assenza, comunicazione che può fare anche con una telefonata, una email, una posta certificata o un fax.
 
Ad ogni modo – si legge in sentenza – il dipendente è tenuto a verificare che la procedura informatica di invio del certificato all’Inps abbia avuto esito regolare.
 
In questo caso, senza il rispetto dell’obbligo di comunicazione all’azienda dell’assenza per malattia, il dipendente si trova scoperto per tutto il tempo in cui è rimasto a casa, anche se il medico attesta successivamente di averlo visitato: il certificato medico, difatti, non può mai essere “retroattivo”. Peraltro il medico non può attestare la sussistenza di patologie non osservate direttamente ma riferite dal solo paziente magari per telefono. Insomma, il certificato medico non si redige “su commissione” ma è necessaria sempre la visita eseguita sulla persona.

La sentenza in commento, in sintesi, conferma un orientamento ormai pacifico in giurisprudenza: al di là della comunicazione telematica del certificato medico fatta dal sanitario all’Inps, il dipendente ha comunque – in virtù dei doveri di collaborazione che lo legano con l’azienda – il dovere di comunicare la propria assenza, in modo da consentire al datore di lavoro di sostituirlo e di organizzare l’attività per tutto il tempo in cui lui non potrà esserci.
 
Non sono rari i casi di contratti collettivi nazionali che prevedono l’obbligo del lavoratore, in caso di malattia, di avvisare l’azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima, entro due giorni dall’inizio, il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l’aggiunta che, in mancanza di ciascuna delle due comunicazioni, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
 
È vero: il licenziamento scatta solo per le violazioni più gravi e l’assenza ingiustificata per un solo giorno, immediatamente rimediata dal dipendente con una comunicazione tardiva, potrebbe dar luogo a una sanzione meno grave del licenziamento. Ma il consiglio resta è sempre quello di leggere cosa prevede il proprio ccnl e, nel dubbio, attivarsi immediatamente per avvisare l’azienda della propria malattia, senza affidarsi al proprio medico curante.

IN PRATICA

Si può licenziare, per assenza ingiustificata, il lavoratore che non controlla l’invio telematico del certificato di malattia. È vero che la nuova procedura digitale esonera dall’invio del plico cartaceo, ma non dalla segnalazione dell’assenza.
L’avere richiesto al medico il certificato, non esaurisse l’obbligo di diligenza della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l’obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’onere di controllare l’effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato.
[1] Cass. sent. n. 15226/16 del 22.07.2016.